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Il Cons. Stato, Sez. IV, con sentenza 27 dicembre 2019, n. 8877, ha dichiarato di accogliere l’opposizione avverso il decreto di perenzione di un giudizio amministrativo e, conseguentemente, di revocare l’ordinanza collegiale con la quale è stata respinta l’opposizione al medesimo decreto di perenzione, nel caso in cui: a) il decreto di perenzione sia stato notificato ad un indirizzo PEC non inserito in alcun pubblico elenco e facente capo ad un privato cittadino, piuttosto che ad un avvocato; b) il giudice amministrativo, nel pronunciare la suddetta ordinanza collegiale, abbia ritenuto che l’indirizzo PEC utilizzato dalla segreteria per la notifica del decreto di perenzione, fosse inserito in un pubblico elenco; in tal caso, infatti, devono ritenersi sussistenti i presupposti per il configurarsi del c.d. errore di fatto “revocatorio”, idoneo a disporre la revoca della suddetta ordinanza collegiale.