Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

20/12/2019 - I sindaci, in caso di gravi irregolarità, devono presentare denuncia al pubblico ministero

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’11 dicembre 2019, n. 32397, ha confermato che i sindaci, pur non rappresentando soggetti legittimati attivi nel caso in cui vengano riscontrate gravi irregolarità nella gestione non diversamente sanabili, hanno in ogni caso il potere/dovere di presentare denuncia al tribunale, ai sensi dell’art. 2409 c.c. Il comportamento dei membri del collegio sindacale deve infatti ispirarsi al dovere di diligenza proprio del mandatario e comunque essere improntato al principio di correttezza e buona fede, con preciso obbligo di adottare qualsiasi atto necessario per l’assolvimento dell’incarico, tra cui non solo la segnalazione all’assemblea delle irregolarità di gestione rilevate, ma anche la denuncia al pubblico ministero prevista dall’art. 2409 c.c. La Suprema Corte precisa che, in ogni caso, il sindaco non può esimersi dalle responsabilità rassegnando le proprie dimissioni senza aver prima diligentemente adempiuto agli obblighi di legge. Le dimissioni infatti non rappresentano mai una esimente dalle responsabilità se non sono accompagnate da concreti atti volti e contrastare o a porre rimedio a comportamenti illeciti, in adempimento agli obblighi di vigilanza attribuiti ai sindaci.