Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/11/2019 - Il pegno sulle quote di società a responsabilità limitata è costituito con l’iscrizione nel registro delle imprese

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 27 novembre 2019, n. 31051, ha affermato che la costituzione del pegno sulle quote di società a responsabilità limitata è soggetta al disposto dell’art. 2806 c.c., in base al quale il diritto di pegno risulta costituito con l’iscrizione del relativo atto nel Registro delle Imprese. La Suprema Corte ha evidenziato che l’art. 2471-bis c.c. – il quale prevede che la partecipazione di s.r.l. può formare oggetto di pegno –, pur rimandando all’art. 2352 c.c. dettato per le s.p.a., nulla dispone in tema di modalità di costituzione della suddetta garanzia. Trovano, pertanto, applicazione le disposizioni generali sul pegno dettate dall’art. 2784 e ss. c.c. In particolare è possibile rinvenire le seguenti ipotesi: beni mobili (art. 2786 ss. c.c.), crediti (art. 2800 ss. c.c.), nonché i diritti diversi dai crediti (art. 2806 c.c.). Il pegno su partecipazioni di s.r.l., rientrando nella terza ipotesi ex art. 2806 c.c., si costituisce nella forma richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, quindi con l’iscrizione nel Registro delle Imprese.