argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte d’Appello di Venezia, con Sentenza del 9 ottobre 2019, n. 22503, ha affermato che – in caso di mutuo fondiario – il superamento del limite massimo di finanziabilità causa la nullità del mutuo, in quanto la norma si prefigge lo scopo di non esporre il mutuatario debitore ai rischi espoliativi – per la residua parte del patrimonio – e di pura sorte. Nel caso concreto, il superamento del limite massimo previsto dalla normativa in tema di mutuo fondiario è stato dimostrato in considerazione del valore del bene immobile, come ricavabile dal prezzo della compravendita intervenuta tra gli opponenti ed il terzo venditore, e dalla perizia di stima basata sul prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell’immobile.