argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Appello di Bologna, con Sentenza del 2 ottobre 2019, pubblicata in data 16 ottobre 2019, n. 22515, ha affermato che non sussistono profili di invalidità del contratto quadro di negoziazione allorquando vi sia l’omessa sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante dell’intermediario finanziario. Inoltre, la previsione di una clausola che prevede la generica facoltà di recesso da parte dell’investitore correlata ad una durata indeterminata del contratto quadro non è conforme all’art. 30, comma 7, d.lgs. n. 58/1998, in quanto il diritto di recesso è posto a tutela dell’investitore; pertanto, la presenza di tale clausola contrattuale deve esser evidenziata in modo chiaro e graficamente distinta prima della sua sottoscrizione.