Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

14/11/2019 - I requisiti di compromissione e deterioramento

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 29417 del 5 luglio 2019 [ud. 11 gennaio 2019], ha ribadito, in tema di ecodelitti, che i concetti di «compromissione» e «deterioramento» consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata rispettivamente da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi o da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi; chiarendo, peraltro, che non assume rilievo l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto di cui all’art. 452 bis e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all’art. 452 quater cod. pen. Il requisito della significatività, prosegue la Corte, «denota incisività e rilevanza della compromissione o deterioramento, mentre deve reputarsi “misurabile” ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile. La circostanza che siano assenti espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l’esistenza di un vincolo assoluto per l’interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l’ambiente, potendosi presentare d’altra parte casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile» [Sul punto già, tra le altre, Cass. Pen. Sezione Terza, n. 46170 del 21settembre 2016 e Id., n. 28732 del 27 aprile 2018].