argomento: News del mese - Diritto Penale
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Con sentenza n. 13189 depositata il 26 marzo 2019 (ud. 11 dicembre 2018), la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione «la società “di comodo” e la titolarità delle sue quote in quanto costituiscano lo strumento attraverso il quale il fallito continui a svolgere la propria attività imprenditoriale, non possono costituire oggetto di sequestro preventivo atteso che nulla vieta che il fallito prosegua fuori del fallimento una precedente attività o che ne intraprenda una nuova, fatte salve, ovviamente, le ragioni dei creditori concorsuali». Al fine di adottare il sequestro preventivo, infatti, occorre un collegamento strumentale tra reato fallimentare e cosa sequestrata e non tra il reato e la persona.