argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con l’ordinanza 21 giugno 2019 n. 16749, la Corte di Cassazione ha stabilito che la nozione legale di dispositivi di protezione individuale (“dpi”) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi per la salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 c.c., norma suscettibile di interpretazione estensiva. Il datore di lavoro è, pertanto, tenuto a fornire ai dipendenti indumenti idonei ed a garantirne l’attitudine a prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti stessi in stato di efficienza, poiché tale obbligo rientra tra le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori.