Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/08/2019 - Reversibilità del fenomeno inquinante

argomento: News del mese - Diritto Penale

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I giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 5 giugno 2019 (ud. 11 gennaio 2019) n. 25049, in tema di inquinamento ambientale, hanno ribadito che l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante non assume rilievo se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto di cui all’art. 452 bis c.p. e il più grave delitto di disastro ambientale di cui all’art. 452 quater c.p. Pertanto, finché la eventuale irreversibilità non si verifichi le condotte poste in essere successivamente all’iniziale compromissione e deterioramento del bene protetto, non costituiscono un post factum non punibile, ma integrano singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione del reato. [Cfr. Cass. Pen. Sez. III 10515/16]. Con particolare riferimento ai concetti di “compromissione” e “deterioramento”, infine, la Corte ha ribadito che gli stessi “consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata rispettivamente da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi o da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi”. [Cfr. Cass. Pen. Sez. III 46170/16].