argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza del 17 giugno 2019, n. 4068, con riguardo alla destinazione di un’area a standard a vantaggio dell’intera collettività, ha riconosciuto che la destinazione di un’area a standard è finalizzata, mediante una servitù di uso pubblico, alla fruizione della stessa da parte dell’intera collettività indistinta dei cittadini (uti cives) e non all’uso limitato (uti singuli) da parte dei soli utenti delle unità immobiliari in relazione alle quali è sorto l’obbligo della dotazione degli standard. Nel caso oggetto della vicenda, il comune aveva autorizzato nel 1982 una lottizzazione (capannoni industriali) ottenendo in cambio aree a standard: verde, parcheggi pubblici, magazzino comunale. Di fatto, però, negli anni le ditte proprietarie dei capannoni avevano utilizzato quegli spazi pubblici (parcheggi e aree esterne al magazzino comunale) come spazio di manovra per gli autotreni pesanti che dovevano accedere ai capannoni per consegnare o ritirare merce. A fronte di tale situazione, il Collegio ha inteso ribadire il principio secondo cui le aree standard vengono acquisite dal comune per finalità pubbliche e non come spazi utilizzabili dai singoli per usi limitati ed ha precisato che la circostanza per cui poi siano state utilizzate anche o soprattutto per tali finalità a servizio dei singoli non può far venir meno la destinazione giuridicamente loro impressa e la conseguente facoltà per il comune di alienare gli immobili nel rispetto delle norme di legge.