Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/08/2019 - L’indennità sostitutiva del preavviso spetta anche alla madre che si dimette per intraprendere un’altra attività

argomento: News del mese - Diritto del Lavoro

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Con la sentenza 17 giugno 2019 n. 16176, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione resa nel secondo grado di giudizio di accoglimento della domanda di una lavoratrice avente ad oggetto il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso per dimissioni rassegnate entro il primo anno dalla data di adozione di un minore, ai sensi dell’art. 55, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 151/2001. Infatti, la disposizione citata stabilisce il diritto della madre di ricevere le indennità previste dalla legge o dal contratto in caso di licenziamento, in base alla sussistenza di un favor per la madre dimissionaria, i cui costi sono a carico del datore di lavoro, in virtù del principio solidaristico e nell’ottica della tutela della maternità e della famiglia. Detta indennità spetta alla lavoratrice, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell’ipotesi in cui esse risultino preordinate all’assunzione della medesima alle dipendenze di un altro datore di lavoro.