argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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Il Tribunale di Torino, con Sentenza del 30 maggio 2019, pubblicata in data 25 giugno 2019, n. 21962, ha chiarito che, nel calcolo dell’indicatore sintetico di costo deve tenersi conto esclusivamente dei costi del credito ai sensi del D.M. 8 luglio 1992, così come integrato dal D.M. 6 maggio 2000. Ne consegue che, nel calcolo predetto, non deve tenersi conto delle spese a titolo di “assicurazione incendio”, “cancellazione ipoteca”, “restrizione e riduzione ipoteca”, “accollo”.