argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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Il Tribunale di Torino, con Sentenza del 29 maggio 2019, n. 2643, ha chiarito la correlazione tra l’indicatore sintetico di costo e l’art. 117 T.U.B., secondo il quale sono ritenute nulle le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelle pubblicizzate. Il Tribunale ha sottolineato che l’indicatore sintetico di costo rappresenta un valore medio, espresso in termini percentuali, che non rientra nelle nozioni proprie di tassi, prezzi e condizioni, in quanto svolge unicamente una funzione informativa, con lo scopo di far conoscere al cliente il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Alla luce di quanto precede, l’erronea indicazione dell’Indice Sintetico di Costo non incide sulla validità delle clausole contrattuali, ma può – semmai – rilevare solo sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, “qualora venga dedotto un danno causalmente connesso alla violazione dell’obbligo informativo gravante sulla banca”, in quanto la nullità e il meccanismo d’integrazione introdotti dalla norma fanno riferimento a singole clausole contrattuali e presuppongono l’analiticità e la specificità degli elementi di confronto, che non sono caratteristiche proprie degli indicatori sintetici di costo.