argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il Consiglio di Stato, sez. III, nella pronuncia del 7 marzo 2019, n. 1589, ha ribadito, conformemente a quanto stabilito dal legislatore nazionale e regionale, che il rilascio dell’autorizzazione sanitaria disciplinato dalla normativa nazionale e regionale per la realizzazione di strutture sanitarie private deve essere preceduto dalla previa valutazione di compatibilità con la programmazione regionale. La scelta legislativa risponde all’esigenza di tutelare il diritto alla salute e il diritto alla accessibilità a cure di standard qualitativo adeguato. A tal fine il legislatore ha ritenuto che il vincolo della programmazione dell’attività sanitaria rappresenti il mezzo più idoneo, da un lato, a garantire la equa distribuzione sul territorio di varie tipologie di centri di cura e, dall’altro, ad evitare un’offerta di prestazioni sanitarie con alta remunerazione, la quale risulti sovradimensionata rispetto al fabbisogno effettivo della collettività e possa, quindi, dar luogo anche a processi di eccessiva concorrenza che potrebbero portare ad un inaccettabile caduta del livello della prestazione sanitaria o, comunque, alla utilizzazione di tecniche non virtuose di orientamento della scelta dell’assistito, parimenti non compatibili con la tutela del diritto alla salute del cittadino.