argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Appello di Milano, con Sentenza del 5 dicembre 2017, ha affermato che, ai fini della verifica dell’usura originaria o contrattuale, occorre computare tutti i costi aggiuntivi indicati in contratto, con riguardo sia agli interessi corrispettivi, sia agli interessi moratori – senza, tuttavia, operare il cumulo tra i medesimi, stante la loro ontologica differenza. L’eventuale usurarietà originaria produce l’espunzione degli interessi ex art.1815 c.c.