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La Corte d’Appello di Lecce, con Sentenza del 21 marzo 2017, n. 318, si è pronunciata sulla legittimazione ad esercitare il recesso in occasione di una fusione per incorporazione, allorquando, per effetto dell’attuazione della stessa operazione straordinaria, i soci dell’incorporata subiscano un irrigidimento nei vincoli alla circolazione delle partecipazioni, nonché una modifica dei relativi diritti. Nella specie, la Corte d’Appello sottolinea come il “passaggio”, per effetto della fusione, dalla clausola di prelazione “propria” contenuta nello statuto dell’incorporata alla prelazione “impropria” recepita nello statuto dell’incorporante non rappresenta un inasprimento illegittimo del vincolo al trasferimento delle partecipazioni sociali, e per questo non autorizza il recesso del socio della incorporata. La Corte ritiene invece ammissibile il recesso in relazione alla circostanza che lo statuto dell’incorporante contiene una clausola che destina a riserva (per l’appunto statutaria) una percentuale di utili maggiore rispetto a quanto previsto nello statuto dell’incorporata, integrando tale cambiamento una modifica sul piano economico dei diritti di partecipazioni del socio recedente.