Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2018 - Mancata conferma di un giudice di pace per errata interpretazione resa dal medesimo delle regole stradali sull’eccesso di velocità e per sua incompatibilità ambientale

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Tar Roma, sez. I, con la pronuncia del 1° febbraio 2018, n. 1210, si è occupato della vicenda della mancata conferma di un giudice di pace determinata in ragione sia della errata interpretazione resa dallo stesso giudice delle regole stradali sull’eccesso di velocità, cui ha fatto seguito l’adozione di sentenze particolari e ripetitive, che di una evidente incompatibilità ambientale del giudice di pace rilevata dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Con riguardo alla prima ragione, il giudice amministrativo ha richiamato quanto affermato dal CSM, il quale aveva espresso parere contrario alla conferma del giudice di pace, fondando tale parere sulle perplessità espresse dal Presidente del Tribunale di Rieti in merito alla motivazione di alcuni provvedimenti giudiziari adottati dallo stesso giudice di pace, i quali non tenevano conto del costante orientamento della Corte di Cassazione e denotavano un insufficiente aggiornamento giurisprudenziale, oltre all’assenza di un esame critico degli orientamenti espressi in sede di legittimità. In ordine alla seconda ragione, il giudice amministrativo rammentava che secondo l’art. 8, comma 1 bis, della l. n. 374 del 1991 “Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado”. Di conseguenza, il CSM, sia in sede di nomina che di conferma dei giudici di pace, deve individuare coloro che appaiono in grado di assolvere degnamente le funzioni di magistrato onorario, sia per “indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito”, che per “esperienza giuridica e culturale” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2013, n. 4317). Nel caso di specie, conclude il Collegio, il CSM ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni della mancata riconferma del giudice di pace, come si desume dai rilievi relativi alla quantità e qualità dell’attività giudiziaria da questi posta in essere, alla frequenza dei rinvii disposti dallo stesso ed ai rapporti intercorsi con uno degli avvocati che esercitava la propria attività presso l’Ufficio del giudice di pace di Rieti.