argomento: News del mese - Diritto Penale
Articoli Correlati: reato di omessa bonifica
I giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 30 aprile 2019 (ud. 15 novembre 2018) n. 17813, con riferimento al tema di omessa bonifica, hanno prospettato una possibile soluzione al contrasto giurisprudenziale esistente, in merito alla necessità che la stessa, per assumere rilevanza penale in rapporto all’art. 257 d.lgs. 152/06, presupponga o meno la previa redazione e adozione del progetto di bonifica ex art. 242 del medesimo decreto; la Corte ha cioè valutato se l’obbligo di bonifica, a fronte della cui omissione sussiste la punibilità del responsabile dell’inquinamento, sia o meno quello che si delinea all’esito dell’approvazione del progetto operativo di cui sopra. I Giudici hanno aderito all’orientamento giurisprudenziale che ha interpretato la norma valorizzando il bene giuridico della tutela dell’ambiente e hanno così affermato che il reato in esame «è configurabile non solo allorquando chi sia tenuto alla bonifica non vi provveda in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui all’art. 242 e ss., bensì anche nell’ulteriore caso in cui addirittura impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e quindi la sua realizzazione, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione, necessario per predisporre il progetto di bonifica» (Cass. Pen. Sez. III 35774/2010). La nozione di bonifica è stata intesa in senso ampio, riferita cioè al complesso delle attività ed iniziative che il soggetto tenuto alla stessa deve avviare a fronte del superamento di una o più delle concentrazioni soglia di rischio, di tal che il mancato rispetto dell’obbligo dovrà ritenersi integrato sin dall’omissione di qualsivoglia condotta funzionale alla redazione e approvazione del progetto operativo di bonifica.