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La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza del 30 aprile 2019 (ud. 14 marzo 2019) n. 17980, ha affermato che sussiste continuità normativa tra la fattispecie di millantato credito, formalmente abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. s), Legge n. 3/2019, e quella di traffico di influenze di cui all’art. 346 bis c.p., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. t), stessa legge, in relazione alla condotta di chi, vantando un’influenza – effettiva o meramente asserita, stante l’equiparazione tra le due ipotesi – presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro e/o utilità quale prezzo della propria mediazione.