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Il D.M. 3 agosto 2017 ha delineato il contesto normativo per le società che utilizzano in bilancio i principi contabili nazionali per applicare le regole del principio di derivazione rafforzata. Il decreto è intervenuto sul D.M. 8 giugno 2011, chiarendo la rilevanza fiscale ai fini Ires e Irap. Nello specifico, è stato chiarito che gli effetti fiscali sono determinati “secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura”. Nella Relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017, relativamente ai “soggetti nuovi OIC”, è specificato che valgono i “criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio”, previsti dai rispettivi principi contabili. Le novità introdotte nelle norme sul bilancio con il d.lgs. n. 139/2015 e i conseguenti emendamenti ai principi OIC (e tra questi l’OIC 29) hanno portato al necessario coordinamento con le norme fiscali riguardanti la determinazione del reddito imponibile dei soggetti OIC ad esclusione delle microimprese. È necessario evidenziare le conseguenze fiscali in seguito alla corretta applicazione delle disposizioni indicate nell’OIC 29 (par. 59) relativamente ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, in cui vengono identificati i fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio, ovvero quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.