argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il Cons. Stato, Sez. III, con sentenza 27 marzo 2018, n. 1902, ha ribadito che l’art. 120, co. 2-bis, cod. proc. amm., prevede l’onere di impugnazione immediata dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara, con la previsione di un apposito rito al successivo co. 6-bis, secondo cui, tra l’altro, la camera di consiglio o l’udienza possono essere rinviate per la proposizione di ricorso incidentale; proprio tale previsione testuale, secondo il Consiglio di Stato, è indice dell’ammissibilità del ricorso incidentale anche nell’ambito del c.d. rito superspeciale, al pari dell’ulteriore considerazione secondo cui alcuna limitazione all’applicabilità dell’art. 42 del codice del processo amministrativo, relativo al ricorso incidentale, è recata dal medesimo co. 6-bis dell’art. 120.