argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con l’interpello dell’8 maggio 2019 n. 3, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo all’istanza presentata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha chiarito che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 300/1970, non è possibile installare e utilizzare impianti di controllo a distanza, in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale o amministrativo, occorrendo in quest’ultimo caso da parte dell’ente l’emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza. Il Ministero ha infatti precisato che non è configurabile l’istituto del silenzio-assenso, tenuto conto dell’orientamento della recente giurisprudenza secondo la quale la diseguaglianza di fatto e quindi l’indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per cui la procedura autorizzativa debba essere ritenuta inderogabile.