Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/07/2019 - La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’Interpello n. 160 del 27 maggio 2019

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 160 del 27 maggio 2019, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale della sopravvenienza attiva originatasi dalla riduzione dei debiti nell’ambito di un piano attestato, per la quale l’art. 88, comma 4-ter, T.U.I.R., prevede un regime di detassazione parziale. In particolare, in caso di piano attestato, la sopravvenienza attiva in parola non rileva fiscalmente per la parte che eccede la somma di determinate componenti prodotte dall’impresa, ovvero per la quota risultante dalla sottrazione dalla sopravvenienza attiva dell’ammontare delle perdite, pregresse e di periodo e senza considerare il limite dell’ottanta per cento, delle perdite trasferite al consolidato nazionale e non ancora utilizzate, delle deduzioni di periodo, delle eccedenze ACE e degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96, comma 4, T.U.I.R., ovvero indeducibili perché eccedenti il limite del ROL. Con riferimento agli interessi passivi pregressi e di periodo indeducibili, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come per essi trovi applicazione la regola della consumazione integrale, prevista per le perdite fiscali, di talché gli stessi devono intendersi consumati, a prescindere dai limiti ordinari previsti dal comma 4, dell’art. 96 del T.U.I.R., e non più riportabili negli esercizi successivi. A livello operativo, nel Modello dichiarativo, dovrà essere operata una variazione in diminuzione per l’importo degli interessi passivi indeducibili utilizzati a sottrazione della sopravvenienza attiva, mentre nell’anno successivo, dovrà essere operata una riduzione dell’ammontare degli interessi passivi indeducibili riportabili per un importo pari a quelli utilizzati in applicazione dell’art. 88, comma 4-ter, T.U.I.R.