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La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 21920 del 17 maggio 2018 (ud. 15 marzo 2018), ribadisce che la chiusura del fallimento - conseguente all’esito positivo del concordato previsto dagli artt. 124 e seguenti della legge fallimentare – non determina l’estinzione dei reati fallimentari, posto che, l’indicata chiusura non rimuove la dichiarazione di insolvenza della società, contenuta nella pronuncia di fallimento, che può essere annullata solo impugnando la stessa. Annullamento da cui peraltro – precisa la Corte – deriverebbe l’insussistenza dei reati fallimentari (per mancato avveramento della condizione obiettiva di non punibilità) e non la loro estinzione.