Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/07/2018 - Il reato di bancarotta documentale per sottrazione delle scritture contabili richiede l’elemento soggettivo del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori

argomento: News del mese - Diritto Penale

Articoli Correlati: bancarotta documentale

La Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 20484 del 9 maggio 2018 (ud. 23 marzo 2018), ribadisce come la lettera reato di cui all’art. 216, co. 1, n. 2, prima parte, l.F., in relazione alle condotte di sottrazione, distruzione e falsificazione, richieda l’elemento soggettivo del dolo specifico – consistente nel voler recare danno ai creditori –, mentre il dolo generico è sufficiente solo per l’omessa o scorretta tenuta delle scritture, tale da non permettere la ricostruzione della situazione patrimoniale o degli affari. A tal riguardo, si sottolinea che l’esistenza del dolo specifico non può essere desunto esclusivamente dalla mancata collaborazione dell’imprenditore, che invece può essere sufficiente a provare la bancarotta fraudolenta patrimoniale, caratterizzata dal dolo generico.