Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2018 - La Corte di Cassazione sulla nozione di profitto confiscabile ex art. 19 del d.lgs. 231/2001

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La Corte di Cassazione, con la sentenza della II Sezione del 07 giugno 2018 (ud. 4 maggio 2018), n. 25980, ha precisato, in conformità al precedente delle Sezioni Unite (sent. n. 26654 del 27/03/2008), che il profitto del reato oggetto della confisca di cui all’art. 19 d.lgs. 231/2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere ricompresa nel profitto anche l’utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell’esecuzione da parte dell’ente delle prestazioni che il contratto gli impone. Nel caso in cui il reato presupposto sia riconducibile ad un’ipotesi di cd. reato in contratto, il profitto confiscabile deve esser determinato da un lato, assoggettando ad ablazione i vantaggi di natura economico-patrimoniale costituenti diretta derivazione causale dell’illecito così da aver riguardo esclusivamente dell’effettivo incremento del patrimonio dell’ente conseguito attraverso l’agire illegale e, dall’altro, escludendo i proventi del eventualmente conseguiti per effetto di prestazioni lecite effettivamente svolte in favore del contraente nell’ambito del rapporto sinallagmatico, pari alla utilitas di cui si giova la controparte (conforme a Sez. VI, n. 53430, 05/04/2014 e Sez. VI, n. 9988, 27/01/2015).