argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, con sentenza 28 maggio 2018, n. 297, confermando il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha ribadito che, ai fini della validità della notifica per via telematica di un atto processuale ad un’Amministrazione Pubblica nel giudizio amministrativo, deve utilizzarsi in via esclusiva l’indirizzo PEC inserito nell’elenco ex art. 16, co. 12, d.l. n. 179 del 2012 tenuto dal Ministero della Giustizia, che contiene l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale le Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 , dotate di autonoma soggettività processuale, hanno comunicato o avrebbero dovuto comunicare, entro il 30 novembre 2014, di voler ricevere le notificazioni per via telematica (sul punto già T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 13 luglio 2017 n. 1842; T.A.R. Basilicata, 21 settembre 2017, n. 607; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 13 ottobre 2017, n. 2401, T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 ottobre 2017, n. 1287).