argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’8 maggio 2018, n. 19618, ha affermato che nella ripetizione dell’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. il debito dell’accipiens, a meno che egli non sia in mala fede, produce interessi solo a seguito della proposizione di un’apposita domanda giudiziale. Viene dunque presunta la buona fede che può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza da parte dell’accipiens dell’insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento.