Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/06/2019 - Sulla responsabilità del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

argomento: News del mese - Diritto Penale

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Con Sentenza n. 17213 del 19 aprile 2019 (ud. 15 febbraio 2019), la Quarta Sezione della Suprema Corte ha sancito che «il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è titolare di una autonoma posizione di garanzia, che comprende non solo l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e il compito di adottare tutte le opportune misure di sicurezza ma anche la loro effettiva predisposizione nonché la verifica costante sulla concreta osservanza delle misure adottate, al fine di evitare che esse siano trascurate e disapplicate, e, infine, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è, infatti, titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, ed ha, pertanto, l’obbligo di predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge per l’esecuzione dei lavori, a nulla rilevando la compresenza di un “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione” ed, eventualmente, di un “coadiutore della sicurezza in fase di esecuzione”, a loro volta titolari di autonome e concorrenti posizioni di garanzia. D’altronde, l’eventuale carenza di specifiche capacità tecniche del garante, lungi dal costituire causa di esonero da responsabilità, sotto il profilo soggettivo, evidenzia profili di colpa più intensi, poiché, in difetto di competenze “ad hoc”, il garante deve astenersi dall’assumere compiti che richiedano esperienza e cognizioni da lui non possedute». Inoltre, la Corte ha precisato che «per verificare se un infortunio involga la responsabilità del coordinatore per l’esecuzione, si devono analizzare le caratteristiche del rischio dal quale è scaturito l’evento, appurando se si tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale riconducibile alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto, o se invece l’evento sia connesso alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione (Cass., Sez. 4, n. 46991 del 26-11-2015, Rv. 265661). Parallelamente, l’accertamento giudiziale non dovrà ricercare i segni di una presenza diuturna ma le tracce di un’adeguata azione di coordinamento, di informazione e di verifica. Essenziale è, infatti, che alla previsione della cautela segua un’attività di verifica della sua attuazione da parte delle imprese esecutrici. Attività di verifica che tuttavia non può significare presenza quotidiana nel cantiere ma, appunto, presenza nei momenti di lavorazione topici rispetto alla funzione di controllo».