Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2018 - Natura contrattuale della responsabilità degli amministratori di associazioni non riconosciute

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Roma, con Sentenza 22 gennaio 2018, n. 1456, ha affermato che gli amministratori delle associazioni sono responsabili a titolo contrattuale secondo le norme del mandato. Alla luce di tale pronuncia, gli amministratori devono – ai sensi dell’art. 1710 c.c. – adempiere ai propri obblighi secondo la diligenza del “buon padre di famiglia”. Se, invece, si tratta di obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve essere valutata anche in relazione alla natura dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c. Tenuto conto della natura contrattuale del rapporto, grava sul creditore l’onere di dimostrare le violazioni degli obblighi contrattuali, il nesso di causalità e il danno; sull’amministratore grava, invece, la prova dell’insussistenza dell’elemento soggettivo della colpa.