Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/11/2018 - La comminazione di una sanzione penale per omesso versamento IVA nei confronti dell’amministratore non viola il divieto di bis in idem quando la persona giuridica è stata sottoposta a sanzione amministrativa per i medesimi fatti

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 26 settembre 2018 (p.u. del 5 aprile 2018), n. 41691, ha stabilito che non viola il divieto di bis in idem l’avvio di un procedimento penale per omesso versamento IVA a carico dell’amministratore di una società già sanzionata in via amministrativa per le condotte poste in essere dall’amministratore stesso nell’interesse della persona giuridica. In tal caso, infatti, mancano i presupposti per ravvisare una duplicazione di sanzioni nei confronti del medesimo soggetto in conseguenza delle medesime condotte, atteso che difetta l’ineludibile connotato dell’identità dei soggetti sanzionati. La Cassazione, ricorda quanto recentemente affermato in proposito dalla Corte di giustizia UE, che ha sottolineato la necessità, ai fini dell’applicazione del divieto di bis in idem, che debba essere la stessa persona a essere sottoposta a una doppia sanzione per uno stesso fatto: «l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica» (Corte di Giustizia UE, IV sezione, sent. 5 aprile 2017, Orsi (C-217/15) e Baldetti (C-350/15)).