<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/06/2019 - L’ingiusto profitto nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 12 aprile 2019 (ud. 28 febbraio 2019) n. 16056, nel fornire la nozione di ingiusto profitto rilevante ai sensi dell’art. 452 quaterdecies c.p., ha aderito ai principi che presidiano la materia elaborati dalla dottrina e dalle più significative pronunce giurisprudenziali. In particolare, i Giudici hanno ribadito che il profitto non deve necessariamente assumere natura patrimoniale ben potendosi integrare con vantaggi di altro genere – quali, ad esempio, il mero risparmio di costi o il rafforzamento della posizione degli autori nell’ambito della società nella quale operano – e che l’ingiustizia dello stesso evoca un «concetto di relazione che gli deriva dal confronto con quello normalmente conseguito a seguito dell’esercizio lecito dell’attività, sì da rendere l’attività illecitamente svolta ingiustamente concorrenziale e/o maggiormente redditizia non solo per chi la propone, ma anche per chi ne usufruisce (il mercato)». [Cfr. Cass. Pen. Sez. III 53136/2017 e Cass. Pen. Sez. III 35568/2017]. La Corte ha così chiarito che l’ingiusto profitto, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 452 quaterdecies c.p., può consistere «non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all’interno dell’azienda», specificando poi che il profitto è ingiusto «in quanto la condotta posta in essere abusivamente, oltre che anticoncorrenziale, può essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per l’integrità dell’ambiente ed impedisce, comunque, il doveroso controllo da parte dei soggetti preposti sull’intera filiera dei rifiuti, che la legge impone dalla produzione alla destinazione finale».