argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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La Cass. civ., Sez. Un., con ordinanza 24 luglio 2018, n. 19654, ha stabilito che spetta alla giurisdizione della Corte dei conti e non a quella del giudice ordinario, una controversia avente ad oggetto le contestazioni insorte in merito all’omesso versamento, da parte di un albergatore al Comune, delle somme riscosse dal primo e non riversate al secondo, a titolo di imposta di soggiorno; infatti il gestore della struttura ricettiva che non provvede al versamento al Comune delle somme riscosse in base al suddetto titolo è soggetto alla giurisdizione del Giudice contabile.