Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2018 - Acquisto di titoli a blocchi, chiarimento sugli artt. 108 e 111 del T.U.F.

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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La Commissione, in data 1° giugno 2018, con Comunicazione 0183968, ha chiarito le modalità di applicazione degli artt. 108 e 111 del Testo Unico della Finanza (T.U.F.) per quanto concerne il superamento della soglia del 95% del capitale sociale di una società quotata a seguito di acquisti di titoli effettuati ai blocchi. In tal senso, va detto che «l’operazione di acquisto ai blocchi comporta […] che chiunque giunga a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, se non ripristina entro 90 giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni del titolo, ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta». In aggiunta, laddove «il superamento della soglia del 90% non consegua ad una precedente offerta pubblica, il corrispettivo per l’adempimento dell’obbligo d’acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto è determinato dalla Consob secondo criteri predeterminati»; al contrario «l’adempimento dell’obbligo di acquisto, in alternativa al ripristino del flottante, comporta lo svolgimento di una procedura rivolta alla totalità degli azionisti della società quotata e, dunque, lo svolgimento di un’offerta pubblica obbligatoria totalitaria a un prezzo determinato dalla Consob».