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Il Tribunale di Roma, con Ordinanza del 23 luglio 2018, ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso di omissione – ovvero di errata indicazione – dell’Indicatore Sintetico di Costo, non può configurarsi alcuna nullità del contratto di mutuo, in quanto tale indicatore ha carattere meramente informativo. In particolare, né il contratto, né le relative clausole possono ritenersi nulle qualora nel negozio giuridico siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinare l’I.S.C. e, dunque, di individuare il costo complessivo dell’operazione di finanziamento.