Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2018 - Resta presidente della s.p.a. anche senza la maggioranza

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 luglio 2018, n. 18138, ha affermato che rispetto a un patto parasociale stipulato tra i coniugi in sede di omologa degli accordi di separazione, risulta irrilevante il successivo mutamento degli assetti proprietari. Nel caso de quo, la partecipazione dei due coniugi in una società di capitali mutava a seguito di un’operazione di aumento di capitale, così da attribuire alla moglie il 97,5% e al marito il 2,5%. In relazione a tale circostanza, la ex moglie contestava il predetto patto parasociale che prevedeva il conferimento al marito della presidenza del consiglio di amministrazione. La Suprema Corte sottolinea come il patto parasociale stipulato nel periodo dello scioglimento della comunione debba essere valutato «fuori dalla nuda ottica del rapporto corrente fra le parti in relazione agli assetti proprietari», poiché esso è parte di una fattispecie più complessa costituita dall’accordo di separazione con relativo scioglimento e divisione della comunione legale. In tale ottica, sulla funzionalità del patto parasociale non possono influire vicende successive come l’aumento di capitale.