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La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 9 ottobre 2018 (ud. 20 giugno 2018), n. 45307, annulla senza rinvio la pronuncia della Corte d’appello di Firenze che aveva riqualificato il reato di bancarotta fraudolenta contestato agli imputati nella fattispecie di bancarotta semplice di cui all’art. 217 L.F., confermando tuttavia le pene accessorie inflitte dal giudice di primae curae e determinate, nel quantum, in anni 10. La Corte ha ribadito come, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta debbano determinarsi inderogabilmente nella misura di anni 10, mentre qualora le stesse siano applicate in sede di condanna per bancarotta semplice debbano avere medesima durata della pena detentiva inflitta dal giudice.