Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
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15/12/2018 - L’avvenuta presentazione della dichiarazione Iva non può essere provata mediante il “cassetto fiscale”

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24435/5 del 5 ottobre 2018, ha stabilito che la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione Iva non può essere fornita sulla base delle risultanze telematiche del c.d. “cassetto fiscale”, ma esclusivamente nelle forme previste dalla legge. In specie, con uno dei motivi su cui si basava il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si contestava la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 10, del DPR n.322 del 1998 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Il ragionamento dei giudici di secondo grado partiva dal presupposto che la dichiarazione Iva fosse stata regolarmente presentata dal contribuente e che la prova della presentazione sarebbe stata correttamente fornita a mezzo delle risultanze del c.d. “cassetto fiscale”, ossia “con atto di fonte dell’Amministrazione finanziaria” ritenuto prevalente ai fini probatori rispetto alle risultanze derivanti dalle verifiche effettuate presso l’anagrafe tributaria. La Suprema Corte ha invece ritenuto che l’unica prova consentita sia quella prevista dalla suddetta normativa, applicabile ratione temporis, vale a dire prima delle modifiche apportate dal DPR 7 dicembre 2001, n. 435. Ebbene, tra le modalità di prova della dichiarazione previste dalla disposizione citata non rientrano le risultanze del “cassetto fiscale” perché trattasi di disposizioni introdotte successivamente.