Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2018 - Responsabilità dell’amministratore: è necessario il danno diretto

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 7 agosto 2018, n. 16350, ha individuato i presupposti perché si possa ravvisare la responsabilità dell’amministratore, ex art. 2395 c.c., nella sussistenza di un danno diretto che non sia configurabile quale riflesso del pregiudizio subito dal patrimonio sociale, e nell’identificazione di un nesso di causalità tra il comportamento dell’amministratore – ascrivibile al dolo o alla colpa – e il danno. In primo luogo, il Tribunale di Roma evidenzia come l’art. 2395 c.c. trovi il proprio fondamento nella tutela del terzo o del socio che abbia subito direttamente un pregiudizio scaturente dal comportamento dell’amministratore. Per tale ragione, l’applicazione della disciplina citata è limitata alla sfera del socio o del terzo che abbia subito direttamente un danno, non potendo assumere rilievo un danno collaterale frutto di quello provocato al patrimonio sociale. Secondo l’orientamento più diffuso di dottrina e giurisprudenza, l’azione del terzo nei confronti dell’amministratore assume natura extra-contrattuale, qualificazione che provoca rilevanti effetti per ciò che riguarda il profilo probatorio: spetta al terzo o al socio che agisce in giudizio l’onere di dimostrare la responsabilità diretta dell’amministratore per quanto riguarda la condotta dolosa o colposa, l’esistenza di un danno diretto e ingiusto e il nesso di causalità tra l’attività dell’amministratore e il pregiudizio subito. Sotto il profilo soggettivo, il Tribunale di Roma ha rilevato come per dolo debba intendersi la volontà di compiere l’atto illecito. Sotto il profilo oggettivo, il Tribunale di Roma – richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte – ha ritenuto necessari non soltanto l’individuazione del danno, che deve essere diretto al patrimonio del terzo, ma anche del nesso di causalità immediata tra danno e comportamento, con la conseguenza che i pregiudizi subiti non possono essere ricondotti alla mera inadempienza delle obbligazioni sociali. Per tale motivo, risponde soltanto la società per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali derivanti dalla stipula di un contratto con un terzo, assumendo rilevanza la responsabilità dell’amministratore esclusivamente in caso di specifici comportamenti dolosi o colposi di quest’ultimo provocanti danni diretti ai terzi.