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Notazioni critiche sulla rappresentazione dell'alea nei piani di superamento della crisi d'impresa e sul professionista attestatore
Daniele Gasbarro, Cultore di “Ristrutturazione delle imprese” – Università La Sapienza. Cultore di “Analisi finanziaria” – Università di Tor Vergata. Dottore Commercialista in Roma – Revisore legale
Il saggio offre un’approfondita trattazione dei piani di superamento della crisi d’impresa e del ruolo del professionista attestatore. In tale prospettiva di analisi, preliminarmente, l’autore illustra la fattibilità di tali piani da una prospettiva sia giuridica, sia economico aziendale, per poi soffermarsi sulla rappresentazione dell’alea e su un possibile modello applicativo. Da ultimo, alla luce degli strumenti illustrati, l’autore fornisce alcune riflessioni, avuto particolare riguardo al professionista attestatore.
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The essay offers an in-depth discussion of the plans for overcoming the business crisis and the role of the professional attester. In this perspective of analysis, first, the author illustrates the feasibility of these plans from both a legal and business economic perspective, and then focuses on the representation of the risk and on a possible application model. At the end, in the light of the tools illustrated, the author provides some reflections, with particular regard to the attesting professional.
Keywords: business crisis – professional attester – risk
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Sommario:
1. Introduzione - 2. La fattibilità dei piani da una prospettiva giuridica - 3. La fattibilità dei piani da una prospettiva economico aziendale e un possibile modello applicativo per la rappresentazione dell’alea - 4. Brevi riflessioni sul professionista attestatore - 5. Conclusioni - Nota bibliografica - NOTE
1. Introduzione
I percorsi di risanamento della crisi aziendale rappresentano tentativi o strumenti d’elezione nell’attuale contesto normativo. È noto, infatti, che il perimetro della liquidazione è stato costantemente eroso dalle riforme della disciplina della regolazione della crisi. Questa sorta di fenomeno carsico che ha investito il capostipite fallimentare era ed è chiaramente rintracciabile già nella legge fallimentare. Ma ha beneficiato di un’ulteriore accelerazione nella novellata disciplina del Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII). Vi è stata una chiara scelta di politica legislativa di ordine sovranazionale, quale elemento armonizzatore delle discipline domestiche. Ma è ragionevole ipotizzare che i tentativi risanamento aziendale conosceranno una fase di sviluppo nel prossimo futuro, a causa della avversa contingenza internazionale dovuta alla pandemia che imperversa da quasi due anni. I tentativi di risanamento o, più precisamente, di sistemazione della crisi, si estrinsecano, sotto il profilo operativo, nella c.d. pianificazione. Questa consiste, già a livello ermeneutico, nella formulazione di un piano che si estende su un certo periodo di tempo. È necessario premettere, sin dall’esordio di questo scritto, che la summenzionata pianificazione è tipica delle procedure conservative dell’impresa, nelle quali trova la sua più fulgida manifestazione. Ma ha [continua ..]
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2. La fattibilità dei piani da una prospettiva giuridica
I piani sottesi ai vari istituti di superamento della crisi, tanto di natura giudiziale quanto stragiudiziale, postulano, come è noto, la formulazione di un giudizio, da parte del professionista attestatore, sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità economica dei piani medesimi [2]. L’oggetto di questo paragrafo verterà proprio su quest’ultimo aspetto, senza entrare nel nutrito dibattito sull’ampiezza perimetrale del giudizio di fattibilità. S’impongono, tuttavia, preliminari osservazioni di natura teleologica o finalistica relative, per l’appunto, al concetto di fattibilità economica e al ruolo dell’attestatore. Il primo consta nella valutazione della capacità del piano di adempiere le funzioni previste dalla legge per l’istituto cui il piano stesso è sotteso. La fattibilità economica, pertanto, consisterebbe nella compatibilità tra il piano proposto dal debitore e l’istituto normativo all’interno del quale si innesta il piano stesso. Ne deriverebbe l’esistenza di un nesso inscindibile tra la fattibilità economica del piano e causa concreta della proposta innestata in un certo istituto. Va da sé che la fattibilità economica dovrebbe essere osservata e valutata da un’angolatura funzionale [3]. Il ruolo del professionista attestatore, con riferimento al secondo aspetto, si palesa, sin dal [continua ..]
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3. La fattibilità dei piani da una prospettiva economico aziendale e un possibile modello applicativo per la rappresentazione dell’alea
La valutazione della robustezza e della stabilità delle assunzioni del piano devono essere necessariamente sottoposte a valutazioni dinamiche, per indentificare gli scenari che potrebbero verificarsi nel corso dell’attuazione del percorso di risanamento. A tal proposito il professionista attestatore deve simulare la variazione delle fonti dell’attivo, sì da poter formulare, per l’appunto, diversi scenari costituenti il ventaglio informativo a disposizione dei creditori. Bisogna distinguere, pertanto, le analisi di sensitività dalle prove di resistenza a cui sono sottoposti i piani di superamento (rectius, di sistemazione) della crisi aziendale [13]. Se le prime hanno un intervallo di variazione più ampio, perché contemplano ipotesi migliorative e peggiorative, le seconde hanno lo scopo di saggiare la persistenza delle ipotesi originarie, contenute nel piano, al verificarsi di sole ipotesi negative. I c.d. stress test rappresentano una sorta di elemento, per così dire, provocativo del modello proposto o, che dir si voglia, una prova di resistenza per verificare fin dove è possibile rispettare le condizioni prospettate originariamente ai creditori [14]. È un metodo di indagine ampiamente diffuso anche in altri ambiti, molto distanti dalla scienza economico-aziendale. È possibile, pertanto, sostenere che le prove di resistenza sono una derivazione delle analisi di sensitività, in [continua ..]
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4. Brevi riflessioni sul professionista attestatore
La ridefinizione dei rapporti di forza tra l’estinzione e il risanamento dell’impresa affonda le proprie radici già nel lontano 2005, allorquando l’ordinamento della crisi è stato attraversato longitudinalmente dall’innesto di istituti finalizzati alla conservazione dell’impresa. Non è questa, evidentemente, la sede idonea a sviluppare un ragionamento sulle ragioni ispiratrici di quello che, illo tempore, appariva un cambio di paradigma nella gestione delle crisi aziendali. Questa scelta di politica legislativa, di matrice sovranazionale, ha avuto effetti bidirezionali: da un canto ha impresso un’accelerazione decisiva allo sviluppo dei piani di superamento delle crisi; dall’altro ha cagionato l’arretramento dei pubblici poteri, cui ha fatto da contraltare l’emersione del c.d. professionista attestatore. Questo è, evidentemente, il fulcro attorno al quale ruota la gestione della crisi in ottica conservativa, tanto in ambito concorsuale (es. concordato preventivo), quanto in ambito (para)concorsuale (accordi di ristrutturazione dei debiti) e privatistico (piani attestati di risanamento) [24]. Il professionista, alla luce di quanto precede, fungerebbe da elemento equilibratore dell’asse privatistico che attraversa longitudinalmente l’ordinamento della crisi d’impresa. E gli estremi di tale asse sarebbero gli istituti del concordato preventivo (in cui è [continua ..]
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5. Conclusioni
È noto che il legislatore, già nelle riforme del 2005-2007 e del 2012, aveva impresso una forte accelerazione alla salvaguardia della continuità aziendale in luogo della sua rimozione. E di conseguenza la pianificazione ampliava il suo spazio perimetrale a scapito della liquidazione, tipica del capostipite fallimentare, ridisegnando la cartografia della regolazione della crisi. Questa scelta di politica legislativa, tra gli altri effetti, ha fatto emergere la figura del professionista attestatore, che rappresenta il fulcro attorno al quale ruota la gestione conservativa dell’impresa. La tutela della continuità aziendale, talvolta esasperata, non dovrebbe far perdere di vista il fine verticistico del diritto della regolazione della crisi che, com’è noto, consta nella tutela dei creditori. E questa deve restare, nel solco della tradizione civilistica e concorsuale domestica, la rotta da seguire nell’ambito di qualsiasi intervento riformatore della disciplina. In questa rinnovata geografia della crisi sarebbe opportuno fissare dei punti cardinali, di cui il più rilevante resta sempre la tutela dei creditori. Su questi è stato evidentemente traslato il rischio di insuccesso dei piani di superamento della crisi. Sul punto si sono levate autorevoli voci preoccupate dal riposizionamento degli obiettivi delle riforme ormai intervenute a ritmi incessanti. E ne avevano ben donde, secondo l’umile parere di [continua ..]
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Nota bibliografica
Aiello M., Il nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti bancari vs concordato preventivo, in Fallimento, soluzioni negoziate della crisi e disciplina bancaria, Bologna, 2017. Amatore R., Il programma di liquidazione nel fallimento, Milano, 2012. Ambrosini S., Il nuovo concordato preventivo: “finalità”, “presupposti” e controllo sulla fattibilità del piano (con qualche considerazione di carattere generale), in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 25 febbraio 2019. Ambrosini S., Nota a Cass. 18.01.2018 n. 1182, in osservatoriooci.org. Ambrosini S., Brevi note sul soddisfacimento minimo dei creditori nel concordato preventivo, fra “causa concreta” e giudizio di convenienza (considerazioni de jure condito et condendo), in Crisi d’impresa e Insolvenza, 14 febbraio 2019. Ambrosini S., Il sindacato in itinere sulla fattibilità del piano concordatario nel dialogo tra dottrina e giurisprudenza, in Fall., 2011. Ambrosini S.-Aiello M., I piani attestati di risanamento: questioni interpretative e profili applicativi, in Crisi d’Impresa e Fallimento, 11 giugno 2014. Balestra L., Brevi riflessioni sulla fattibilità del piano concordatario: sulla pertinenza del richiamo da parte delle sezioni unite alla causa in concreto, in Corr. giur., 2013. Bianchi I., Il piano attestato di risanamento previsto dall’art. 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare, in Nuovo dir. soc., 5/2015. Burigo F., Il [continua ..]
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