Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La competitività delle procedure di vendita nell'ambito delle eredità giacenti e delle eredità rilasciate (di Luciano M. Quattrocchio, Professore di diritto dell’economia presso l'università di Torino – Bianca M. Omegna, Dottore commercialista e revisore legale)


L’approfondimento illustra le procedure competitive di vendita nell’ambito delle eredità giacenti, facendo riferimento al dato normativo, alla giurisprudenza e a casi concreti.

The competitiveness of sales procedures within the context of listing heritages and the legacys released

The in-depth analysis illustrates the competitive sales procedures in the context of listing inheritances, making reference to regulatory data, jurisprudence and concrete cases.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La liquidazione individuale - 2.2. La liquidazione “libera” - 2.3. La liquidazione “formalizzata” - 2.3.2. L’espropriazione immobiliare - 2.3.3. L’atto di alienazione - 2.3.4. I problemi correlati - 3. La liquidazione concorsuale - 3.2. L’attività liquidatoria - NOTE


1. Premessa

Come è noto, il curatore dell’eredità giacente ha la funzione di amministrare – e, ove necessario, di liquidare – i beni ereditari, in attesa dell’eventuale accettazione da parte dei chiamati alla eredità. La disciplina dell’amministrazione dei beni ereditari, ai sensi dell’art. 531 c.c., è mutuata da quella propria dell’eredità beneficiata di cui agli artt. 484 ss. c.c.: in particolare, il curatore dell’eredità giacente deve dare corso al pagamento dei creditori e dei legatari, secondo il disposto dell’art. 495 c.c., ma non può effettuare pagamenti ed è tenuto ad attivare la procedura di liquidazione concorsuale in presenza di formale opposizione da parte dei creditori, ai sensi degli artt. 498 ss. c.c., ovvero di propria iniziativa, per effetto del richiamo di cui all’art. 503 c.c. Quanto alla liquidazione delle attività ereditarie, «la vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario, salvo che il giudice, con decreto motivato, non disponga altrimenti»; e «la vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente» (art. 783 c.p.c.). Tale norma deve essere coordinata con l’art. 748 c.p.c., il quale prevede che «la vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori». Al proposito, il precedente art. 733 c.p.c. dispone che «se, nell’autorizzare la vendita di beni di minori (...), il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere dello stesso tribunale o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili. L’ufficiale designato per la vendita procede all’incanto con l’osser­vanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale». Tale norma è stata sostituita dall’art. 473-bis.65 c.p.c., così come introdotto d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”, applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023 [1]), che prevede quanto segue: [continua ..]


2. La liquidazione individuale

2.1. Le modalità Come si è detto, la liquidazione individuale avviene ad opera del curatore dell’eredità giacente, previa autorizzazione del tribunale, in camera di consiglio ai sensi dell’art. 737 c.p.c., e quindi in composizione collegiale ex art. 50-bis, comma 2, c.p.c. Il nuovo art. 473-bis.65 c.p.c., in tema di vendita dei beni dei minori, non stabilisce inderogabilmente che la vendita debba avvenire «ai pubblici incanti», ponendo tale possibilità come eventuale; con la conseguenza che – se il Tribunale autorizza la vendita senza prevedere il ricorso «ai pubblici incanti» – il curatore dell’eredità giacente può dare corso alla liquidazione, in forma – per così dire – libera.


2.2. La liquidazione “libera”

Il primo interrogativo che ci si deve porre è se la vendita senza il ricorso «ai pubblici incanti» sia veramente “libera” – secondo le norme della compravendita ordinaria (privatistica) – ovvero se debba effettuarsi con una procedura competitiva (anch’essa, come si vedrà, di natura privatistica). Il testo normativo sembra rimettere la scelta al tribunale, il quale è dunque libero di optare per la vendita senza il ricorso «ai pubblici incanti» e, in tale ambito, disponendo che il curatore dell’eredità giacente si limiti ad una vendita ordinaria ovvero dia corso ad una procedura competitiva. In realtà, la risposta all’interrogativo se la vendita possa avvenire secondo i criteri della vendita ordinaria ovvero nel rispetto dei crismi di una procedura competitiva pare debba essere ricercata nell’interesse sotteso alla liquidazione delle attività ereditarie, che va senza dubbio individuato nella ricerca della massimizzazione del risultato. Infatti, sia nell’ipotesi di asse ereditario con saldo (potenzialmente) positivo, in cui verosimilmente i chiamati all’eredità saranno indotti ad accettare l’eredità, sia in quella di asse ereditario con saldo (potenzialmente) negativo, in cui i creditori saranno soddisfatti soltanto parzialmente, l’interesse dei beneficiari dell’attività liquidatoria consiste nel maggior vantaggio (nel primo caso) o e nel miglior soddisfacimento (nel secondo). Ma se l’obiettivo dei soggetti potenzialmente interessati è quello della massimizzazione del risultato dell’attività liquidatoria, la vendita deve necessariamente avvenire tramite una procedura competitiva, potendosi ottenere in tal caso – quantomeno potenzialmente – il miglior prezzo possibile. La scelta rimane, a questo punto, fra i diversi tipi di procedure competitive previsti nel nostro ordinamento, che – oggi – trovano la loro espressione più completa nel Codice della Crisi e in particolare negli artt. 216, commi 1, 2 e 3. Come è noto, l’art. 216, commi 1 e 2, legge fall. disciplina una procedura competitiva – per così dire – deformalizzata, limitandosi ad imporre che la stessa debba avvenire «tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma [continua ..]


2.3. La liquidazione “formalizzata”

2.3.1. Il contesto di riferimento Nell’ipotesi in cui il giudice preveda il ricorso «ai pubblici incanti», il tribunale deve anche designare un notaio del luogo in cui si trovano gli immobili, il quale è chiamato ad osservare le norme di cui agli artt. 534 ss. c.p.c., «in quanto applicabili». Per l’ipotesi di vendita di beni immobili, si deve ritenere che il richiamo agli artt. 534 ss. c.p.c. debba intendersi compiuto alle disposizioni in tema di espropriazione immobiliare, ossia alle norme di cui agli art. 555 ss. c.p.c. Occorre tuttavia chiedersi quale sia il tipo di procedura applicabile alla vendita «ai pubblici incanti» dei beni facenti parte di un compendio ereditario giacente. Al proposito, la Suprema Corte (Cass., 24 marzo 1993, n. 10778, in Giur. it., 1994, I, 1, 710) ha affermato che gli atti della procedura in esame non costituiscono provvedimenti tipicamente esecutivi e sono solo diretti alla liquidazione del patrimonio ereditario, precisando che il richiamo alle norme di cui agli artt. 534 ss. c.p.c. concerne esclusivamente le modalità con cui deve compiersi la vendita dei beni in questione, ossia il “modus procedendi”. In una seconda vicenda, la Suprema Corte (Cass., 8 marzo 1995, n. 10587, in Mass. Giur. it., 1995) ha precisato che il rinvio alle norme di cui agli art. 534 ss. c.p.c. riguarda soltanto le modalità della vendita e quindi non può essere ipotizzata l’emissione di un decreto di trasferimento, di talché la procedura si «conclude col processo verbale predetto, equivalente dell’atto notarile». In definitiva, il tribunale deve limitarsi ad autorizzare una vendita che non ha carattere di vendita forzata. Sorge, tuttavia, un problema procedurale, in quanto la vendita forzata al­l’incanto è stata de facto abrogata a seguito delle modifiche di cui al d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. In particolare, l’attuale sistema, a partire dal nuovo comma 2 dell’art. 504 c.p.c., prevede la vendita con incanto come strumento residuale rispetto a quello della procedura di vendita senza incanto. Occorre anche sottolineare che la vendita dei beni dei minori (e quindi quella effettuata dal curatore dell’eredità giacente) non può considerarsi una vendita coattiva, poiché – come si è detto – «la vendita dei beni [continua ..]


2.3.2. L’espropriazione immobiliare

Concentrando l’attenzione sulla liquidazione dei beni immobili, come è noto nell’ambito della ordinaria vendita forzata – una volta che il giudice abbia emesso il provvedimento di autorizzazione alla vendita – devono essere osservati i seguenti passaggi: 1)  la pubblicità e l’offerta; 2)  la gara; 3)  il verbale di aggiudicazione; 4)  il versamento del prezzo; 5)  il decreto di trasferimento. A ciò si aggiunge, nella vendita con incanto, occorre che – in caso di aumento del quinto – si sia dato corso alla successiva gara e sia stato redatto il verbale di aggiudicazione definitiva. Nell’espropriazione immobiliare è altresì obbligatoria (art. 567 c.p.c.) la perizia dell’esperto, non prevista invece nel caso in esame, trattandosi di una procedura che inizia con l’autorizzazione alla vendita. Invero, la prassi prevede la richiesta della designazione di un perito nell’ambito della stessa istanza di autorizzazione alla vendita. Non costituisce invece una consuetudine il richiedere una relazione notarile sullo stato ipotecario, prevista invece nella espropriazione immobiliare (art. 569 c.p.c.). È tuttavia evidente che il notaio eventualmente designato per la vendita deve procedere alle ispezioni ipo-catastali o comunque segnalare al curatore dell’eredità giacente l’opportunità che la procedura si doti di tale documentazione; ciò al fine di verificare l’esistenza di creditori (già) iscritti, fermo restando che tale verifica deve essere reiterata alla conclusione della procedura di vendita. Non vi sono inoltre indizi legislativi o giurisprudenziali, in assenza della attivazione della procedura di liquidazione concorsuale ex art. 498 c.c., in ordine all’avviso della vendita ai creditori cd. “iscritti”, ossia ai creditori che hanno un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri immobiliari, ponendosi – come si vedrà – la questione relativa all’estinzione delle formalità pregiudizievoli, di cui occorrerà dare contezza nell’avviso di vendita. Inoltre, nell’avviso di vendita occorre disciplinare la possibilità, oggi consentita dalla legge (art. 574 c.p.c., per la vendita senza incanto), del versamento rateale del prezzo.


2.3.3. L’atto di alienazione

Quanto alla fase terminale, secondo la Suprema Corte «deve ritenersi che la vendita dei beni ereditari si conclude col processo verbale predetto, equivalente dell’atto notarile» (ex art. 191 d. att. c.p.c.). È, tuttavia, opportuno che la procedura di vendita si concluda con un atto di trasferimento che sia, contemporaneamente, un verbale della procedura ed un atto pubblico notarile. È quindi da ritenersi preferibile procedere con una sequenza di verbali: 1)  un verbale di aggiudicazione provvisoria; 2)  un verbale di aggiudicazione ulteriore e ancora provvisorio, con le stesse modalità del precedente, per la ipotesi della vendita – all’incanto – e del successivo aumento del quinto; 3)  a seguito del versamento del saldo del prezzo e delle spese, un atto notarile che sia contemporaneamente verbale di aggiudicazione definitiva e che preveda la partecipazione – quali comparenti (innanzi al notaio) – del curatore dell’eredità giacente (parte venditrice) e dell’aggiudicatario (parte acquirente). Tenuto conto del fatto che non si tratta di vendita coattiva, l’atto notarile contestuale al verbale di aggiudicazione definitiva è soggetto a tutte le norme tipiche della vendita notarile, a partire dalle menzioni urbanistiche ed in tema di regolarità catastale, per passare agli obblighi in tema di certificazione energetica, alle menzioni funzionali alla tracciabilità dei pagamenti, e per concludere con gli adempimenti oggi previsti in tema di deposito prezzo (di cui al comma 63 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come novellato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124).


2.3.4. I problemi correlati

Come si è detto, è necessario dare corso – anche nella fase terminale della procedura di vendita – ad ispezioni di carattere ipotecario-catastale, poiché non trova applicazione la norma di cui all’art. 2913 c.c., con la conseguenza che le formalità che giungano medio tempore sono opponibili all’acquirente,fermo restando il divieto di iscrizione di ipoteche giudiziali espressamente previsto dall’art. 2830 c.c. La problematica di difficile soluzione è quella relativa alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli, soprattutto nel caso in cui il prezzo ricavato dalla vendita non sia sufficiente per soddisfare in toto i creditori “iscritti” e non si riesca ad ottenerne il consenso – che deve essere liberamente prestato – alla cancellazione delle formalità. Non è, infatti, previsto che il giudice ordini la cancellazione delle formalità pregiudizievoli, anche se si è affermato (Trib. Monza del 18 ottobre 1994, in Foro pad., 1995, 87) che il giudice – come avviene nelle procedure di concordato preventivo che si svolgano con procedure competitive – possa emettere un decreto di purgazione e quindi disporre la cancellazione delle formalità. In effetti, a differenza di quanto accade per la liquidazione concorsuale, i creditori non hanno il diritto di partecipare alle operazioni, poiché non è previsto alcun avviso del genere di quelli prescritti nell’ambito della liquidazione concorsuale; inoltre, nell’ambito della procedura in esame, non è prevista la formazione di uno stato di graduazione tra i creditori finalizzato al riparto del prezzo ricavato dalla vendita. In questo senso sembra opportuno: •    dare avviso delle operazioni di vendita ai creditori iscritti, al fine di provocare il loro intervento nella procedura (non si deve dimenticare, infatti, che i debiti devono essere soddisfatti via via che si presentano e, solo nel caso in cui ciò avvenga, nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione); •    formare lo stato di graduazione o piano di riparto, così da fornire al giudice ogni elemento utile per l’eventuale emissione del decreto di purgazione. In assenza di un provvedimento di purgazione, salvo che il curatore riesca ad ottenere i consensi alla cancellazione, si potrebbe avviare la procedura di [continua ..]


3. La liquidazione concorsuale

3.1. La procedura Come si è detto, il curatore dell’eredità giacente – al fine di soddisfare i diritti dei creditori ereditari e dei legatari – dispone di diverse alternative: può dare corso alla cosiddetta liquidazione individuale ovvero a quella concorsuale, essendo obbligato a seguire tale ultima opzione in caso di opposizione da parte dei creditori o dei legatari. L’art. 499 c.c. disciplina la procedura di liquidazione concorsuale, stabilendo che «Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l’erede provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l’alie­nazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l’ac­quirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente». Dunque, il curatore dell’eredità giacente – nel caso in cui intenda o debba procedere alla liquidazione concorsuale – deve anzitutto porre in essere l’atti­vità di cui all’art. 498, comma 2, c.c.: deve cioè, entro un mese a far tempo dalla notificazione dell’opposizione da parte dei creditori o dei legatari (oppure in un qualsiasi momento precedente agli atti di liquidazione, qualora la scelta di procedere alla liquidazione concorsuale sia sua), a mezzo di un notaio del luogo dell’aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito. Questo invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia (abolito dall’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340). Per completezza, pare opportuno rammentare che la procedura di liquidazione concorsuale dispiega anche un effetto protettivo. In particolare, l’art. 506 c.c. stabilisce che, una volta eseguita la pubblicazione di cui all’art. 498, comma 3, c.c., non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Le procedure esecutive che fossero eventualmente in corso possono [continua ..]


3.2. L’attività liquidatoria

Come si è detto, l’art. 499 c.c. disciplina la procedura di liquidazione concorsuale, stabilendo che «Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l’erede provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie». L’attività liquidatoria è, dunque, mutuata – rendendosi applicabile l’art. 748 c.p.c., con il correlato rinvio all’art. 473-bis.65 c.p.c. – da quella propria della liquidazione individuale, nei limiti – sembrerebbe – della vendita «ai pubblici incanti», secondo la disciplina dell’espropriazione forzata. Vi è, peraltro, un elemento di notevole semplificazione nella fase conclusiva, giacché «Se l’alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l’acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente»; da tale previsione è, infatti, lecito evincere che è lo stesso giudice che autorizza la vendita a ordinare – una volta che la stessa si sia conclusa e che il creditore abbia adempiuto alle prescrizioni legislative – la cancellazione delle formalità pregiudizievoli.


NOTE