Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il fondo patrimoniale e la società semplice di famiglia (di Pietro Boero, Notaio in Torino)


Nel contesto della gestione del patrimonio familiare, l’intervento analizza il fondo patrimoniale e la società semplice di famiglia, con l’obiettivo di una corretta pianificazione patrimoniale. In tale prospettiva di analisi, l’autore descrive le caratteristiche salienti di tali istituti.

The patrimonial fund and the simple family company

In the context of the management of family assets, the intervention analyzes the asset fund and the simple family company, with the aim of correct asset planning. In this analytical perspective, the author describes the salient characteristics of these institutions.

Prima di trattare l’argomento del fondo patrimoniale, vorrei aggiungere, con riferimento alle problematiche in tema di società semplice, un accenno ad un problema assai avvertito nella prassi, inerente alla possibilità di inserire convenzionalmente, nell’atto costitutivo della società, una forma di pubblicità riconnessa con il registro delle imprese. Le risultanze di tale registro, come è noto, hanno efficacia di mera pubblicità-notizia. Si è, pertanto, diffusa l’abitudine di inserire, nell’atto costitutivo o eventualmente in una modifica dei patti sociali, una clausola con la quale si statuisce che le modifiche della composizione soggettiva della società, nonché dei poteri di amministrazione e rappresentanza, non siano opponibili ai terzi se non risultanti dal registro delle imprese; in questa maniera, si viene ad attribuire alle risultanze del registro imprese una sorta di efficacia dichiarativa, analoga a quella già per legge sussistente per le società commerciali. Il quesito di carattere teorico generale, che può sorgere in relazione ad una clausola di questo tipo, è quello se sia ammissibile modificare convenzionalmente un’efficacia pubblicitaria stabilita per legge. Alcune decisioni giurisprudenziali, peraltro non edite, confermano tale ammissibilità, il che è assai importante, in termini anche di tecnica redazionale, per gli atti notarili. È ben noto, infatti, che, a norma dell’art. 1396 c.c., richiamato, per ciò che attiene ai poteri di rappresentanza, dall’art. 2265 c.c., eventuali modificazioni, anche estintive, dei patti sociali sono opponibili ai terzi se portate a loro conoscenza “con mezzi idonei”: espressione, questa, di vago significato, che comunque può comprendere anche modalità diverse dall’inserimento nel registro delle imprese (al limite, ad esempio, la pubblicazione su un giornale quotidiano di grande diffusione): in assenza della clausola sopra menzionata, il notaio non è quindi tecnicamente in grado di garantire, alla controparte di una società semplice, che chi interviene in atto e si qualifica come rappresentante della società abbia effettivamente i relativi poteri. L’utilità della clausola discende quindi dalla problematica ora accennata. Venendo al fondo patrimoniale, potremmo dire che si tratta di un istituto di gran moda, o perlomeno lo era in passato. Il suo successo anche fra i pratici corrisponde, è inutile negarlo, ad una deviazione rispetto alla sua tipica funzione causale, che dovrebbe essere, secondo l’art. 167 c.c., la destinazione di determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia. Il fondo viene, invece, utilizzato perché con esso si ritiene di poter realizzare – con costi fiscali assai contenuti (se non v’è trasferimento di [continua..]

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