Nel contesto della gestione del patrimonio familiare, l’intervento analizza il fondo patrimoniale e la società semplice di famiglia, con l’obiettivo di una corretta pianificazione patrimoniale. In tale prospettiva di analisi, l’autore si sofferma sull’oggetto e sul regime pubblicitario di tali strumenti.
The patrimonial fund and the simple family company Within the context of the management of family assets, the intervention analyzes the asset fund and the simple family company, with the aim of correct asset planning. In this analytical perspective, the author focuses on the object and advertising regime of these tools.
Allora come già detto sia dalla Dottoressa Ratti, che dal professor Quattrocchio, il nostro argomento riguarderà le società semplici.
La loro ammissibilità è una questione notissima, soprattutto qua in Piemonte, dagli anni ’80. Chi non ricorda appunto la società semplice, dicembre, che è la storica cassaforte della famiglia Agnelli. Successivamente studiosi in materia societaria, con l’introduzione di una serie di normative fiscali, negli anni ’90, hanno iniziato ad approfondire la tematica; tra le novità normative di genere fiscale, il legislatore aveva consentito e agevolato, entro limiti temporali e determinati, la trasformazione di società semplici in società commerciali, aventi per oggetto esclusivo e principale, la gestione di beni sia immobili che mobili, iscritti in pubblici registri.
La normativa fiscale era, a volte, incompatibile o comunque si discuteva la sua compatibilità, con gli artt. 2247-2248-2249 c.c. Dal raffronto di tali norme, si deduce che le società semplici, per essere tali, devono svolgere un’attività economica produttiva, ma di carattere non commerciale, e quindi diversa dalla mera conservazione tipica della comunione.
Dottrina e giurisprudenza si sono appunto interrogati negli anni, specialmente dagli anni ’2000 in avanti, sull’ammissibilità o meno, della struttura societaria ibrida; ovvero che una società che svolga un’attività di carattere economico, ma di carattere non commerciale. Le attività commerciali infatti vengono svolte dalle società in nome collettivo in avanti.
L’orientamento tradizionale riserva alle società semplici, esclusivamente, l’esercizio dell’attività agricola o di attività professionali, regolamentate nel sistema ordinistico. Mentre un secondo orientamento, un po’ meno tradizionale, un po’ meno rigido, ritiene che il legislatore del 1942, introducendo quale evoluzione della società civile, il tipo di società semplice, nella relazione ministeriale, ha definito la società semplice: ‘un tipo di società riservato all’attività non commerciale, che ha carattere positivo proprio’; che sostituisce quindi la società civile.
Inizialmente, la società semplice è stata utilizzata per lo più per le società di tipo agricolo, oggi, invece, vengono utilizzate per molteplici scopi.
Occorre, quindi, ora stabilire entro quali limiti, l’attività di gestione possa validamente costituire oggetto di una società semplice, e definire quindi l’ambito di operatività delle società semplici di gestione. La gestione dei beni può essere svolta da più persone, in modo da integrare sia un’attività economica, quindi esercitabile dai vari [continua..]