Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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L'esperienza nella giurisprudenza ordinaria (di Stefania Tassone, Consigliera della Corte Suprema di Cassazione, già Presidente di Sezione della IV Sezione Civile presso il Tribunale di Torino)


L'intervento fornisce interessanti spunti di riflessione in tema di intelligenza artificiale e giustizia predittiva, illustrando esempi tratti dalla giurisprudenza ordinaria.

Experience in ordinary jurisprudence

The paper provides an interesting vision on the subject of artificial intelligence and predictive justice, analysing examples taken from ordinary jurisprudence.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Intelligenza artificiale e giustizia predittiva: profili organizzativi - 3. L’intelligenza artificiale non è solo giustizia predittiva, ma anche oggetto di contenzioso giurisdizionale - 4. L’intelligenza artificiale e la giustizia predittiva come realtà già presenti e praticate dai giuristi - 5. Conclusioni


1. Premessa

Buonasera, vi ringrazio intanto dell’invito e siccome parlo per ultima, mi limiterò ad alcuni spunti di riflessione, a seguito dei brillanti interventi dei relatori che mi hanno preceduto.


2. Intelligenza artificiale e giustizia predittiva: profili organizzativi

Quanto si sente parlare di intelligenza artificiale, infatti, la suggestione immediata è “la giustizia predittiva, il giudice robot, l’avvocato anche si affida a un legal sistem”, per cui tutto il sistema viene ad essere gestito da macchine e non da esseri umani. Secondo me, però, gli argomenti non sono soltanto questi. Fondamentale mi sembra anzitutto l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in funzione organizzativa e ve lo dico avendo da pochi giorni assunto le funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione, che per la sua funzione di nomofilachia, di garanzia della certezza del diritto, ha un’esigenza costante di raccogliere e classificare il precedente giurisprudenziale conforme o difforme, di accorgersi del contrasto tra le varie Sezioni semplici, di valutare se la questione giuridica, per sua rilevanza in diritto, debba essere rimessa alle Sezioni Unite, appunto per un loro pronunciamento in funzione nomofilattica. Ed alla Corte di Cassazione c’è un sistema, il CED, acronimo che sta per ‘Centro elettronico di documentazione’, in cui tutte le sentenze e le ordinanze, le prime emesse a seguito di udienza pubblica, le seconde emesse a seguito di adunanza camerale, vengono raccolte e massimate, ed ulteriormente dotate con un aggancio, ovverosia il link, al precedente, conforme o difforme. Questa finalità organizzativa, da sempre essenziale per la Suprema Corte, diventa ora essenziale per tutti gli uffici giudiziari di merito: tra gli obiettivi cd. vincolati del PNNR per la giustizia civile del PNRR vi è infatti quello della creazione, la formazione e il mantenimento e l’implementazione di banche dati giurisprudenziali. Personalmente, nelle mie precedenti funzioni di merito, quale Presidente della IV Sezione civile del Tribunale di Torino, che si occupa di risarcimento danni e di diritto assicurativo, ero coinvolta nel progetto insieme ai colleghi Magistrati e con il supporto degli Addetti all’ufficio per il processo, di creazione della banca dati della giurisprudenza della sezione, attività che persegue sia ragioni di razionale organizzazione del lavoro, per evitare contrasti, anche inconsapevoli, tra i Giudici istruttori nel trattare e decidere i processi nelle materie di competenza della Sezione, sia per favorire lo scopo della giustizia predittiva, cioè per garantire al cittadino utente del servizio giustizia, in [continua ..]


3. L’intelligenza artificiale non è solo giustizia predittiva, ma anche oggetto di contenzioso giurisdizionale

A mio avviso l’intelligenza artificiale non è solo giustizia predittiva, ma, in quanto permea tutti gli aspetti della nostra vita, diviene essa stessa oggetto di contenzioso giurisdizionale. Permettetemi alcuni esempi, tratti dalla vita quotidiana, a riprova di questo concetto. Vi devo dire che in questa mia nuova iniziale esperienza a Roma, mi ritrovo ovviamente a vivere un pochino lì, a prendere i mezzi pubblici. Ebbene, per prendere la metropolitana è molto pubblicizzato il fatto di comprare il biglietto della metro con un semplice click: con il credito del mio cellulare io compro il biglietto della metro, come compro il biglietto del treno, come del resto faccio mille altre cose con questo borsellino virtuale che ho dentro il cellulare, ponendo dunque in essere dei veri e proprio negozi giuridici. Secondo i teorici informatici dell’intelligenza artificiale, in tal modo io concludo uno ‘smart contract’ che si basa su un algoritmo, un semplice linguaggio codice, che ragione secondo lo schema per cui ‘if this’, se ho denaro (virtuale) premo qualche cosa nel sito della metro di Roma o nel sito delle Ferrovie, ‘then that’, quindi, acquisto il mio biglietto e lo userò con il mio QR Code. Tutto artificiale. Il problema qual è però? Che si creano dei nuovi contratti. Ora, quelli che ho appena citato sono per così di dire dei contrattini, di modico valore, magari minimo, ma pensiamo già a un’espansione, laddove io adoperi questo meccanismo di smart contract, per cui se io affitto e noleggio l’auto dalla società di noleggio e lo faccio costantemente per affari, o perché viaggio molto,, accumulo punteggi e dopo un po’, ‘if this’, se avrò un determinato punteggio, ‘then that’, avrò dei benefits, magari anche significativi (si pensi a sconti o addirittura a gratuità sui servizi resi). Ma se il meccanismo si inceppa? Allora al civilista si pongono dei problemi di fattispecie concreta, per esempio può addivenirsi a chiedersi: ma in questa particolare tipologia di contratto, qual è la volontà delle parti, come si perfeziona? Il contratto si perfeziona con l’esecuzione, con il click dal mio cellulare ad un determinato sito? E comunque con chi, io utente, addivengo ad interagire, chi è che mi risponde? In realtà io vado su un sito e con me [continua ..]


4. L’intelligenza artificiale e la giustizia predittiva come realtà già presenti e praticate dai giuristi

Le sensazioni e le impressioni suscitate dagli esempi per così dire più avveniristici sopra riportate sono in parte temperate dalla considerazione per cui invero l’intelligenza artificiale e la giustizia predittiva come realtà già presenti e praticate dai giuristi. Nel campo della responsabilità civile, il giudizio civilistico sul nesso causale è diverso rispetto a giudizio penale. Nel penale la regola di giudizio è quella per cui la colpevolezza va accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio, nel giudizio civile la regola causale è invece quella del cd. più probabile che non, considerato peraltro non in via statistica o matematica pura, cioè nella misura secca del 51%, ma alla probabilità del caso concreto. Sempre nella materia risarcitoria e con riguardo, questa volta, non al profilo della responsabilità ma del risarcimento del danno, in taluni casi il giudice deve valutare la liquidazione del danno cd. per perdita di chance sempre facendo ricorso alla probabilità (di cui hanno anche parlato i relatori che mi precedevano). E si pensi anche al risarcimento del danno cd. parentale ovvero da perdita del congiunto, causato da responsabilità sanitaria o da responsabilità per circolazione stradale. Anche in questo caso il giudice procede alla liquidazione sulla base di tabelle, in uso presso il Tribunale di Milano o di Roma, che a loro volta quantificano mediante formule matematiche determinate circostanze (l’età della vittima e dei congiunti, il grado di parentela, la consistenza del nucleo familiare) a cui attribuiscono rilevanza e peso ponderale sotto il profilo risarcitorio. Per gli operatori del settore, il pensiero corre subito alle imprese assicurative, le tabelle fondate su criteri di calcolo sono di rilevante utilità proprio in funzione predittiva perché forniscono in maniera semplice ed immediata l’in­dicazione numerica dell’ammontare del risarcimento e dunque dell’eventuale indennizzo dovuto.


5. Conclusioni