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Quorum assembleari e maggioranze per la nomina/revoca dei liquidatori

Francesco Rizzo, Avvocato del Foro di Roma e Cultore della materia in Diritto Commerciale – Università degli Studi di Milano Bicocca

Il saggio analizza la disciplina prevista per le maggioranze assembleari ai fini della nomina e revoca dei liquidatori nelle società di capitali. In tale prospettiva, l'autore illustra la ricostruzione interpretativa del comma 1 dell'art. 2487 c.c., fornendo – altresì – una critica e una proposta di soluzione interpretativa.

Quorum of shareholders' meetings and majorities for the appointment/revocation of liquidators

The essay analyzes the discipline for shareholders' meetings for the purpose of appointing and revoking liquidators in joint-stock companies. In this perspective, the author illustrates the interpretative reconstruction of the first paragraph of the art. 2487 of the Civil Code, also providing a critique and a proposal for an interpretative solution.

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Sommario:

1. Il quadro normativo - 2. La questione interpretativa - 3. La posizione della Giurisprudenza - 4. La critica - 5. I quorum rafforzati previsti dallo statuto per la nomina-revoca dei liquidatori - 6. La soluzione interpretativa proposta - 7. Conclusioni - NOTE


1. Il quadro normativo

Il presente contributo intende affrontare una ricostruzione interpretativa dell’art. 2487, comma 1, c.c. che disciplina le maggioranze assembleari necessarie per la nomina e la revoca dei liquidatori nelle società di capitali. La norma appena richiamata, rubricata “Nomina e revoca dei liquidatori” si apre con una clausola di esclusione che contempla due ipotesi. In primo luogo, si prevede che nei casi di cui all’art. 2484, numeri 2), 4), e 6) alla nomina dei liquidatori provveda direttamente l’assemblea, laddove, convocata senza indugio allo scopo di rimuovere la causa di scioglimento, deliberi la messa in liquidazione della società medesima. In secondo luogo, invece, è fatta salva la possibilità per l’atto costitutivo o per lo statuto di contenere previsioni in materia. In particolare, secondo il dettato normativo, l’autonomia statutaria rimane libera di indicare i liquidatori nominativamente o per relationem, di individuare quorum deliberativi più o meno qualificati rispetto a quelli legali, di rimettere la nomina agli amministratori o ai sindaci o al presidente del tribunale o, ancora, a terzi [1], di riservare la carica a determinate categorie di soci, magari identificate dal possesso di azioni speciali o, infine, differenti modalità di attribuzione dell’incarico (ad es. i buy-out arrengements, funzionali al superamento di ipotesi di stallo) [2]. Autorevole dottrina [continua ..]

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2. La questione interpretativa

Questa doverosa premessa è utile a inquadrare il tema e consente di chiarire se il rinvio di cui all’art. 2487, comma 1, c.c. sia riferito alle maggioranze previste dalla legge per la modifica dello statuto (art. 2368, comma 2, c.c., per le s.p.a. e art. 2479-bis, comma 2, c.c. per le s.r.l.), oppure, come pare essere sostenuto dalla più recente giurisprudenza a quelle eventualmente previste nello statuto per la modifica dello statuto medesimo. La questione, lungi da essere soltanto di natura squisitamente dottrinale, ha rilevanti implicazioni operative e ha dato la stura a diverse impugnazioni di delibere dinanzi al giudice di merito. Del resto, la liquidazione è il procedimento inderogabile [6] attraverso il quale il patrimonio della società viene meno insieme al “vincolo di destinazione che in ogni tipo di società colpisce i beni sociali” [7] e il legislatore, inoltre, è ben consapevole della delicatezza dell’attività liquidatoria. Sia in ragione del­l’urgenza con la quale gli amministratori “contestualmente all’accertamento” devono provvedere a convocare l’assemblea dei soci (art. 2487, comma 1, c.c.), sia con riferimento ai quorum stabiliti dall’art. 2487 c.c. il quale, come anticipato, impone le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto. La disposizione in commento prosegue poi prevedendo come [continua ..]

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3. La posizione della Giurisprudenza

Questa interpretazione ha trovato accoglimento tanto nella giurisprudenza di merito, quanto in quella della Suprema Corte. In particolare, una recente pronuncia del Tribunale di Milano [15] ha rigettato il reclamo con il quale una società censurava l’ordinanza cautelare del tribunale meneghino, la quale aveva ritenuto che il richiamo alle “maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto”, di cui all’art. 2487, comma 1, c.c. facesse riferimento alle maggioranze previste dallo statuto e non a quelle stabilite dalla legge per la medesima materia. Con la conseguenza che non veniva ritenuto raggiunto il quorum previsto dal combinato disposto dello statuto e della norma richiamata ed era così accolto il ricorso cautelare della minoranza con la conseguente sospensione della delibera di nomina del liquidatore. In tale ordinanza il Tribunale di Milano ha sposato la tesi secondo la quale l’art. 2487, comma 1, c.c. laddove prevede che il quorum deliberativo sia pari alle “maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto” rinvii alle norme statutarie che introducono maggioranze “rafforzate” per le modifiche statutarie, pur in assenza di un’espressa estensione di tali maggioranze anche alle delibere in materia di liquidazione [16]. Tale interpretazione letterale del Tribunale di Milano, peraltro, è in linea con una [continua ..]

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4. La critica

La posizione assunta dalla giurisprudenza non sembra convincere appieno. In particolare, la qualificazione dell’art. 2487 c.c. in termini di “eccezione specifica” che consenta di operare un rinvio alle maggioranze previste dallo statuto per le modifiche di quest’ultimo, in deroga sia alla disciplina legislativa, sia alla disciplina generale statutaria prevista per i quorum assembleari, è quantomeno dubbia [35]. Se si seguisse il ragionamento della giurisprudenza richiamata (in particolare del Tribunale di Milano) si potrebbe giungere alla conclusione secondo cui, attraverso l’art. 2487 c.c., si potrebbero disapplicare anche le previsioni dello statuto di portata generale e residuale le quali consentono l’applicazione di determinati quorum ad altre deliberazioni ulteriori rispetto alle modifiche statutarie, in favore dei quorum previsti per la modifica dello statuto [36]. Ed invero, l’art. 2487 c.c. prevede letteralmente come, in materia di liquidazione, si applichino le maggioranze previste per la modifica dello statuto “salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia”. Quindi, nel caso in cui lo statuto non soltanto disciplini le maggioranze necessarie per la modifica dello stesso, ma vi preveda un quorum specifico e diverso per “tutte le altre deliberazioni”, ne deriva che tale quorum si dovrebbe ritenere valido anche per le decisioni assunte ai sensi [continua ..]

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5. I quorum rafforzati previsti dallo statuto per la nomina-revoca dei liquidatori

La nomina dei liquidatori è disciplinata dall’art. 2365 c.c. e dall’art. 2487 c.c. La prima disposizione prevede che l’assemblea straordinaria deliberi sulla nomina e sulla sostituzione del collegio liquidatorio, mentre la seconda dispone che la nomina dei liquidatori sia deliberata con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto o dell’atto costitutivo. Pertanto, nel caso in cui lo statuto non prescriva dei quorum specifici, sarà necessario fare riferimento alle maggioranze legali previste per l’assemblea straordinaria e, quindi, in prima convocazione all’art. 2368, comma 2 c.c. e in seconda convocazione all’art. 2369, comma 3, c.c. Sul punto, si è sottolineato che il quorum deliberativo previsto per la seconda convocazione (presenza di almeno un terzo del capitale sociale e voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale presente in assemblea) non potrà mai essere superiore a quello di prima convocazione (voto favorevole di più della metà del capitale sociale) [40]. Inoltre, l’art. 2369, comma 4, c.c. consente all’autonomia statutaria di prevedere delle maggioranze assembleari rafforzate rispetto a quelle previste dalla legge, facendo, tuttavia, salvo il caso della nomina e della revoca delle cariche sociali. Per tali deliberazioni, quindi, non sarà possibile derogare ai quorum legislativi per evitare una paralisi dell’assemblea in [continua ..]

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6. La soluzione interpretativa proposta

Da un’analisi letterale delle norme in precedenza richiamate (in particolare art. 2369, comma 4, c.c. e art. 2487 c.c.) si ricava come alla revoca delle “cariche sociali” debbano applicarsi le maggioranze prescritte dalla legge, mentre l’eventuale previsione di una maggioranza più elevata deve ritenersi nulla. Tale lettura è coerente con il principio di facilità deliberativa enucleato dalla dottrina [48]. Innanzitutto, non vi è dubbio che l’espressione “cariche sociali” sia riferibile agli amministratori, ai componenti del collegio sindacale, ai consiglieri di sorveglianza, nonché ai liquidatori, mentre vi sono esclusi i revisori legali dei conti. Non è, invece, altrettanto pacifico che il principio di c.d. facilità deliberativa possa applicarsi anche a quest’ultimo. Ai sensi dell’art. 2365 c.c. per la nomina, la sostituzione e la revoca dei liquidatori è competente l’assemblea straordinaria, così come confermato dal­l’art. 248 c.c., il quale, al comma 1, conferma che per la nomina (comma 1) e la sostituzione (comma 3) dei liquidatori si debba procedere “con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto”. La revoca (comma 4), quindi, è deliberata dall’assemblea con le medesime maggioranze previste per la nomina, oppure dall’autorità giudiziaria laddove [continua ..]

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7. Conclusioni

In conclusione, nell’ipotesi in cui lo statuto di una società preveda un determinato quorum assembleare “rafforzato” per la nomina e la revoca dei liquidatori tale clausola, alla luce delle considerazioni sopra esposte, dovrà essere interpretata nel senso che tale maggioranza potrà essere richiesta soltanto in prima convocazione. Peraltro, laddove lo statuto faccia salvi i limiti inderogabili di legge di cui all’art. 2369, comma 2, c.c. (considerando che nessun’altra competenza potrebbe andare soggetta a tale regola inderogabile non essendo prevista né l’ap­provazione del bilancio, né la nomina e revoca di amministratori e sindaci) si deve ritenere che, in casi come questo, lo statuto abbia inteso che la maggioranza prevista per la nomina/revoca dei liquidatori in seconda convocazione sia quella richiesta dalla legge per le assemblee straordinarie: 2/3 dei soci presenti, a condizione che siano presenti almeno 1/3 degli aventi diritto. La soluzione proposta risponde ad un’esigenza pratica molto avvertita e che non sembra essere pienamente interpretata dalla giurisprudenza con il rischio di paralisi decisionali e di stalli anche artificiosamente creati dalla minoranza.

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NOTE

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