Nell'ambito delle novità introdotte dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, l'approfondimento illustra la redazione del piano e dell'attestazione nel concordato preventivo in continuità, analizzando le possibilità e gli aspetti critici della materia. In tale prospettiva, l'autore illustra il quadro normativo di riferimento e le best practice in tema di piano industriale.
As part of the innovations introduced by the Crisis and Insolvency Code, the paper analysis illustrates the drafting of the plan and the attestation in the composition with creditors in continuity, analyzing the possibilities and critical aspects of the matter. In this perspective, the author illustrates the regulatory framework and best practices in terms of business plan.
1. Premessa - 2. Le fonti normative - 2.1.2. Il requisito dell’organizzazione dell’impresa (par. 1) - 2.1.3. Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi (par. 3) - 2.2. Il piano attestato di risanamento - 2.3. Il concordato con continuità aziendale - 2.3.2. L’attestazione - 3. Il piano industriale: le best practice
La presente relazione richiama l’attenzione su un ulteriore elemento di difficoltà nell’applicazione degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, che tuttavia è trasversale, riguardando sia il piano attestato di risanamento sia l’accordo di ristrutturazione dei debiti sia il concordato con continuità aziendale. Il concordato con continuità aziendale ha compiuto 10 anni e, come cercherò di spiegare con particolare riguardo al piano, ha abbandonato il periodo dell’infanzia e – saltando la fase dell’adolescenza – è diventato improvvisamente adulto. Il Codice della Crisi ha, infatti, introdotto una serie di modifiche e di integrazioni, anche in tema di piano e attestazione, sancendo – possiamo affermare – che “Il libro dei sogni è definitivamente chiuso”. Nel 2012 la disciplina legislativa del piano – e, per l’effetto, dell’attestazione – era piuttosto scarna e la sua predisposizione doveva necessariamente fare riferimento alla best practice, anch’essa limitata, e soprattutto all’esperienza e alla sensibilità individuale dei professionisti. Nel 2013 scrissi un articolo intitolato “Redazione del piano e dell’attestazione nel concordato preventivo in continuità” nel quale richiamai l’attenzione sull’opportunità di tenere conto di due aspetti fondamentali: • Il quadro normativo e regolamentare di riferimento: civilistico, amministrativo, tributario e penale; • Il quadro economico di riferimento. Con particolare riguardo all’ultimo aspetto – il quadro economico di riferimento – avevo richiamato l’attenzione sulla necessità di fondare le previsioni su dati macro e micro economici attendibili e rinvenibili in fonti ufficiali: Prometeia, Datastrem, Bloomberg, ecc. Nelle prime proposte presentate, infatti, le proiezioni erano basate esclusivamente su stime e aspettative del debitore e non erano corroborate da dati economici e finanziari prospettici condivisi. Con la definitiva introduzione del Codice della crisi – ma ancor prima, come dirò – il quadro è radicalmente cambiato: la gerarchia delle fonti di riferimento si è ampliata e consolidata. La regolamentazione del piano è, infatti, riconducibile [continua ..]
2.1. La lista di controllo 2.1.1. Premessa Elementi utili per la predisposizione del piano si rinvengono nella lista di controllo disponibile sulla piattaforma telematica nazionale per l’accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi e nel decreto del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021: • La redazione del piano di risanamento è un ‘processo’. Esso presuppone la presenza di minimi requisiti organizzativi (par. 1) e la disponibilità di una situazione economico patrimoniale aggiornata (par. 2). • Il piano di risanamento deve muovere dalla situazione in cui versa l’impresa e dalle sue cause (par. 3), individuate in modo realistico. Le strategie di intervento devono attagliarsi ad essa e consentire di rimuovere le difficoltà in essere. • La parte quantitativa del piano consegue alle strategie che si intendono adottare e segue un ordine logico strutturato attraverso valutazioni controllabili. Essa è volta a determinare i flussi finanziari che nelle imprese di minori dimensioni possono essere stimati attraverso un processo semplificato (par. 4). • Il debito esistente che necessita di essere rimborsato viene confrontato con i flussi finanziari derivanti dalla gestione aziendale che possono essere posti a servizio dello stesso, anche al fine di individuare la tipologia delle proposte da formulare ai creditori e alle altre parti interessate (par. 5). • In caso di gruppo di imprese occorre tenere conto delle reciproche interdipendenze tra le imprese che ne fanno parte (par. 6 della presente Sezione). Di particolare interesse sono i parr. 1 e 3, che costituiscono – nel nuovo impianto normativo – i driver principali nella redazione del piano.
Di seguito i principali aspetti di interesse: 1.1. L’impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell’attività? In difetto, l’impresa individua il modo per procurarsele. 1.2. L’impresa dispone delle competenze tecniche occorrenti per le iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare? In caso contrario, l’impresa tiene conto solo delle iniziative industriali per le quali sia realisticamente in grado di disporre, eventualmente acquisendole sul mercato, delle competenze tecniche occorrenti.
È opportuno fissare l’attenzione sui seguenti aspetti: 3.4. Quali sono le strategie di intervento e quali le iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare? Nel caso in cui l’imprenditore non sia in grado di individuarle, quali sono le strategie adottate dalle imprese concorrenti che hanno maggiore successo? Esse sono replicabili dall’imprenditore? 3.5. L’impresa dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative industriali? 3.6. Quali sono i tempi e i relativi effetti in termini di ricavi, di costi e di investimenti delle iniziative da adottare e quali le relative funzioni aziendali responsabili? 3.7. Sono prospettabili iniziative alternative nel caso in cui le iniziative dovessero dimostrarsi inefficaci e si manifestassero scostamenti tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti? 3.8. Il piano appare credibile? Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore informato quale è l’esperto, coerenti con la situazione di fatto dell’impresa e del contesto in cui opera? Le strategie di intervento e le iniziative industriali individuate dall’imprenditore appaiono appropriate per il superamento delle cause della crisi? E in caso contrario quali sarebbero quelle da adottare?
Il piano deve avere data certa ed essere accompagnato dalla documentazione di cui all’art. 39 del Codice, nonché dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano stesso. Con riguardo al contenuto minimo del piano, esso deve indicare: a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa; b) le principali cause della crisi; c) le strategie d’intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; d) i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza; e) gli apporti di finanza nuova, se prevista; f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto; g) il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario. È da rilevare come il piano rappresenti il documento posto alla base di tutti gli istituti per la regolazione della crisi, contenente l’indicazione delle azioni di natura strategica e operativa da attuare per il riequilibrio della situazione economica-patrimoniale dell’impresa, nonché le proiezioni sui flussi di cassa da queste derivanti e l’indicazione dei tempi, dei modi e della misura di soddisfazione dei creditori. Lo specifico contenuto indicato dall’art. 56 del Codice, può costituire dunque un utile punto di riferimento anche per le altre soluzioni concordate, ferme restando le specificità di ciascuna di esse.
2.3.1. Il piano Il piano di concordato in continuità deve rispettare i requisiti analiticamente indicati all’art. 87 del Codice per tutte le tipologie di concordato, con alcune specificità. Analogamente alle altre forme esso deve contenere: • l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, nonché la descrizione della situazione economico-finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori; • la descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l’indicazione delle strategie d’intervento; • il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale; • le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti; • la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; • gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del piano; • le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo; • le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati; • le parti interessate dal piano con i relativi crediti e interessi; • le classi in cui le parti interessate sono state suddivise; • le eventuali parti non interessate dal piano; • le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni; • l’indicazione del commissario giudiziale ove già nominato. Accanto a queste informazioni generali il piano di concordato in continuità, deve specificatamente contenere il piano industriale con l’indicazione degli effetti sul piano finanziario, nonché l’indicazione dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria e – in caso di continuità diretta – l’analitica individuazione dei [continua ..]
Unitamente al piano di concordato il debitore deve depositare la relazione del professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Nel concordato in continuità tale relazione si arricchisce di ulteriori elementi, dovendo il professionista attestare, altresì, che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Questa previsione conferma l’intenzione del Codice della crisi di tutelare e favorire il recupero della continuità aziendale dell’impresa come valore in sé, contemplando la tutela anche di altri interessi (imprenditore, soci, lavoratori), oltre all’obiettivo di garantire la soddisfazione dell’interesse dei creditori nei limiti di una realizzazione delle loro pretese non inferiore rispetto alla sola prospettiva liquidatoria. Una nuova attestazione deve essere presentata in caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.