Nell'ambito delle novità introdotte dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, l'intervento illustra le prime esperienze giurisprudenziali in materia. In tale prospettiva, l'autore analizza l'istituto della composizione negoziata della crisi e il procedimento unitario.
As part of the innovations introduced by the Crisis and Insolvency Code, the paper illustrates the first jurisprudential experiences on the matter. In this perspective, the author analyzes the institution of the negotiated settlement of the crisis and the unitary procedure.
1. Premessa - 2. La composizione negoziata della crisi - 3. Il procedimento unitario
Il titolo dell’intervento che mi è stato affidato mi pare particolarmente appropriato, considerato che, dall’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ad oggi (26 gennaio 2023, n.d.a.), i Giudici non hanno avuto ancora occasione di applicare frequentemente la nuova normativa. Prendendo ad esempio l’esperienza del Tribunale di Torino, dal 15 luglio 2022 ad oggi risulta essere stato presentato un numero piuttosto esiguo di domande di accesso a quegli strumenti di regolazione della crisi di insolvenza che maggiormente sono state innovati dalla nuova disciplina. È plausibile che ciò dia dipeso, da un lato, dalla circospezione dei professionisti nel proporre percorsi in territori ancora inesplorati e disseminati di rischiosi dubbi interpretativi (si pensi ad esempio alla disciplina del nuovo concordato preventivo, che risulta particolarmente ostica); dall’altro, da una persistente scarsa conoscenza degli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento da parte di quei soggetti che potrebbero avere titolo per accedervi e trarvi beneficio. Non è comunque un caso che le uniche procedure che numericamente sono rimaste pressoché invariate sono le liquidazioni giudiziali e controllate che, pur con alcune significative differenze, ricalcano sostanzialmente i noti istituti del fallimento e della liquidazione del patrimonio del soggetto sovraindebitato già prevista dalla legge n. 3/2012. Stando così le cose, a fronte dell’esiguità delle decisioni di merito edite e dell’assenza di pronunce dei giudici di legittimità, risulterebbe prematuro, se non addirittura supponente, presumere che il formante giurisprudenziale abbia raggiunto degli approdi sui nuovi istituti. Può al più affermarsi che attualmente hanno preso piede degli orientamenti uniformi, o quantomeno coerenti, nello specifico ambito degli unici due nuovi istituti che hanno trovato un immediato spazio applicativo: la composizione negoziata della crisi e il procedimento unitario. Concentrerò, pertanto, la mia relazione sulle prime esperienze giurisprudenziali relative a queste due novità, mentre eviterò di trattare altri istituti per evitare considerazioni che, per le ragioni appena esposte, non potrebbero che avere un taglio esclusivamente teorico.
Ad un anno dall’introduzione nel nostro ordinamento della composizione negoziata della crisi di impresa, l’analisi statistica dimostra che, dopo un timido avvio, l’utilizzo dello strumento sembra oggi in aumento. Secondo il rapporto periodico di Unioncamere, nel periodo dal 15 novembre 2021 (data di entrata in vigore del d.l. 118/2021 che ha introdotto l’istituto nel nostro ordinamento) al 15 novembre 2022 sono state presentate 475 istanze di composizione negoziata, di cui 95 sono giunte a conclusione, per lo più con esito negativo: solo in due casi la composizione negoziata si è conclusa con la stipulazione di un contratto con i creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale dell’impresa per un periodo non inferiore a due anni, mentre negli altri casi le istanze sono state archiviate per assenza di prospettive di risanamento (52%), per la conclusione negativa delle trattative (24%), per la rinuncia da parte del richiedente (16%) o per il fallimento dell’impresa debitrice (2%), oppure hanno avuto sbocco nella presentazione di un concordato semplificato ex art. 25-sexies c.c.i.i. (3%). Il dato empirico evidenzia, inoltre, che una significativa percentuale delle composizioni negoziate della crisi avviate nel periodo sono transitate dai Tribunali: il 68,63% delle imprese che ha chiesto la nomina dell’esperto ha fatto anche richiesta di applicazione delle misure protettive ex art. 19 c.c.i.i., ed il 25,47% ha domandato almeno una delle autorizzazioni previste dall’art. 22 c.c.i.i. Ciò ha consentito alla giurisprudenza di affrontare alcune tematiche di rilievo e, almeno per alcuni aspetti, di assestarsi su certe posizioni. Può, ad esempio, considerarsi ormai dato certo e condiviso che la composizione negoziata della crisi non possa essere considerata una procedura concorsuale, potendosi svolgere – almeno in teoria – senza l’intervento dell’autorità giurisdizionale, che viene coinvolta solamente su sollecitazione dell’imprenditore in occasioni specificamente indicate dalla legge (artt. 19 e 22 c.c.i.i.). Per descrivere l’istituto, tanto in giurisprudenza che in dottrina sono state, dunque, utilizzate diverse locuzioni: le più frequenti richiamano un “percorso negoziale” intrapreso dall’imprenditore, o un “ambiente protetto” volto a comprendere se vi sia spazio per un accordo tra [continua ..]