Nell'ambito delle novità introdotte dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, l'intervento illustra gli aspetti tecnico-contabili legati all'individuazione dello strumento più idoneo per la soluzione della crisi di impresa.
Identification of the most suitable instrument: technical-accounting aspects Within the context of the innovations introduced by the Crisis and Insolvency Code, the paper illustrates the technical-accounting aspects related to the identification of the most suitable tool for solving the company crisis.
Cercherò di essere rapido al fine di non sottrarre tempo ai relatori che seguiranno e mi concentrerò, pertanto, sugli aspetti più strettamente contabili e informativi in senso lato.
Allora brevissime premesse.
Intanto tutti gli istituti regolati dal codice della crisi si ispirano, ed è già stato detto, ad una concezione di recupero della capacità produttiva dell’impresa nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti nella crisi.
Quindi c’è un superamento della prospettiva originaria che vedeva gli strumenti di regolazione della crisi come preordinati al soddisfacimento soltanto di una classe di creditori. Oggi, infatti, tutti i creditori assumono pari rilevanza.
A questo fine, gli strumenti che il codice della crisi appronta possono essere così rinchiusi in tre categorie.
La prima è costituita dagli strumenti per la prevenzione della crisi; la seconda dagli strumenti per la ristrutturazione e dagli strumenti per la liquidazione.
Dal punto di vista strettamente informativo occorre dire che esistono obblighi che investono l’imprenditore in tutti gli strumenti che ho individuato e classificato nelle tre categorie.
Innanzitutto obblighi informativi ai creditori sulla situazione dell’impresa: i doveri dell’imprenditore attengono, infatti, anche ad un generale obbligo di buona fede ad uno specifico obbligo di informazione ai creditori.
Questo soprattutto nell’ambito della composizione negoziale, tant’è che tali obblighi poi assumono particolare rilevanza soprattutto con riferimento ai dati di bilancio che devono essere forniti con criteri valutativi idonei.
Inoltre, poiché l’obiettivo di tutti questi strumenti è la preservazione dell’impresa, i criteri di valutazione dovranno essere necessariamente criteri di valutazione in continuità.
In particolare nell’ambito della composizione negoziata della crisi l’obbligo informativo è regolato dall’art. 16 secondo cui il debitore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente: quindi obblighi informativi, leali, corretti, completi e trasparenti.
Il professore Irrera è il professor Inzitari hanno già trattato la distinzione fra pre-crisi, crisi e insolvenza; io mi limiterei, quindi, a svolgere qualche considerazione di sintesi.
È noto che esistono quattro stati possibili dell’impresa:
lo stato di impresa in bonis senza nessun rischio, senza nessun pericolo, di insolvenza;
lo stato di pre-crisi, che è lo stato di anticipazione della crisi e che costituisce il presupposto ideale per l’applicazione dello strumento della composizione negoziata;
lo stato di crisi;
lo stato di insolvenza.
Lo stato di insolvenza è, evidentemente, il più grave.
Lo stato di crisi [continua..]