Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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L'individuazione dello strumento più idoneo: aspetti tributari (di Gianmarco Genta, Dottore commercialista – Ordine di Cuneo)


Nell'ambito delle novità introdotte dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, l'intervento analizza i profili fiscali e tributari della composizione negoziata della crisi d'impresa.

Identification of the most suitable instrument: tax aspects

Within the context of the Crisis and Insolvency Code, the paper analyzes the fiscal and tax profiles of the negotiated settlement of the company crisis.

Lo strumento della composizione negoziata riguarda tutti quanti gli imprenditori ed è il primo tentativo in assoluto da fare qualora ci si trovasse in uno stato di crisi. Inoltre, è attuabile non solamente quando l’azienda si trova già in un contesto di insolvenza, ma anche per anticipare tale situazione ed eventualmente prevenirla. L’imprenditore deve agire tempestivamente andando a adeguarsi a delle disposizioni stabilite dal codice, il quale afferma come sia necessario dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili che possano rilevare per tempo lo stato di crisi e che permettano la continuità aziendale. Questo aspetto è molto importante perché per accedere alla composizione negoziata è necessario che vi sia comunque il presupposto della continuità. Questi assetti devono non solo variare in base alla natura della società e al­l’attività aziendale, ma devono permettere soprattutto la scelta dello strumento più idoneo per andare a risolvere la crisi. In questa fase interviene anche inizialmente l’organo di controllo, se presente, il quale deve valutare gli assetti societari scelti dall’imprenditore e comunicare direttamente con lui e con gli amministratori eventuali carenze entro 30 giorni. Una particolarità della composizione negoziata che fa capire come è proprio il primo intervento che andrebbe preso per anticipare la crisi, è che i creditori pubblici, come l’Agenzia delle Entrate, l’INPS o l’INAIL, comunicano direttamente al debitore e/o all’organo di controllo eventuali crediti di un determinato importo oltre 90 giorni da loro vantati. Nella richiesta nell’avviso di credito nei confronti dell’ente, e comunque di un creditore pubblico qualificato, viene inserito l’invito a chiedere la composizione negoziata, pertanto, sono direttamente i creditori pubblici che invitano alla composizione negoziata se essa è ritenuta possibile. La composizione negoziata è una fase negoziale con i creditori. Questa fase può essere libera, quindi senza nessuna tutela, oppure può essere svolta in tribunale attraverso il cosiddetto concordato in bianco quindi con l’intermedia­zione del pubblico ministero. Essa può essere descritta proprio come un incontro tra il debitore e i creditori in un campo neutro con un arbitro esperto in grado di aiutare le trattative. Viene nominato anche un arbitro che, oltre a dirigere ad arbitrare le trattative tra debitori e creditori, verifica anche la riservatezza della procedura. È un procedimento complicato in quanto richiede molta documentazione a supporto e pertanto occorre che l’imprenditore sia dotato degli assetti corretti. Se un imprenditore è titolare di una grande impresa è probabile che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili siano già [continua..]

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