Nell'ambito delle novità introdotte dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, l'intervento illustra gli strumenti idonei per la soluzione della crisi di impresa. In tale prospettiva, l'autore si sofferma sugli aspetti tributari.
Identification of the most suitable instrument: tax aspects As part of the innovations introduced by the Crisis and Insolvency Code, the speech illustrates the suitable instruments for solving the business crisis. In this perspective, the author focuses on the tax aspects.
Dal punto di vista tributario, abbiamo fondamentalmente due profili di differenziazione tra gli strumenti potenzialmente idonei per le crisi d’impresa.
Un primo profilo riguarda i regimi applicabili ai fini delle imposte sui redditi, e in special modo il regime delle sopravvenienze attive da esdebitazione di cui all’art. 88, comma 4-ter del TUIR, dove il legislatore differenzia in maniera molto netta gli strumenti con finalità liquidatorie (primo periodo del predetto comma) e gli strumenti di risanamento che mirano alla continuità aziendale (secondo periodo).
La principale differenza tra queste due disposizioni consiste nel fatto che nelle procedure con finalità liquidatorie le sopravvenienze da esdebitazione sono integralmente ed incondizionatamente escluse da imposizione, quindi non si avrà una imposizione su dette sopravvenienze qualunque sia, in sostanza, la posizione soggettiva dell’impresa.
Diverso, invece, è il regime applicabile alle procedure di risanamento, perché nelle procedure che mirano alla continuità aziendale la sopravvivenza attiva conseguita dall’impresa ha una detassazione limitata, ovverosia una detassazione che deve prendere in considerazione anche le perdite ottenute dall’impresa nei precedenti periodi di imposta. Questa non rappresenta una penalizzazione voluta dal legislatore nei confronti dell’impresa in crisi, bensì è una esigenza di coordinamento volta a precludere allo stesso tempo l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse e la detassazione delle plusvalenze – quindi ad impedire, in sostanza, un doppio beneficio fiscale per l’imprenditore che accede a questo tipo di procedure.
Tale differenziazione nell’imposizione sulle sopravvenienze di per sé non va a costituire tanto un elemento di individuazione di uno strumento più o meno idoneo, ma è piuttosto una diretta conseguenza dello strumento che si utilizza. Peraltro, tale aspetto sarà importante anche nell’ambito del nuovo Codice, dato che su questo profilo vi è una continua e costante attività interpretativa che coinvolge gli operatori e l’Agenzia delle entrate e che ha portato all’emanazione di numerosi documenti di prassi amministrativa negli ultimi anni, anche molto recenti. Ciò proprio perché le varie modifiche normative che si sono susseguite – da ultimo, la disciplina del Codice della crisi – si innestano comunque su un quadro normativo, quale quello delle imposte sui redditi, che è ovviamente precedente al Codice stesso. A titolo esemplificativo, si consideri la risposta interpello numero 201 dell’aprile 2022, la quale specifica che anche le sopravvenienze ulteriori rispetto alla originaria previsione di soddisfacimento dei crediti contenuta nella proposta, e dovute ad un minor realizzo dei beni, nel concordato con cessione di [continua..]